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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Castrovillari sull’art. 500, comma 2, c.p.p. per totale difetto di motivazione, e manifestamente infondate le questioni degli altri giudici rimettenti sull’art. 500 c.p.p., già decise con le ordinanze nn. 36 e 365 del 2002.
Di cosa si tratta
Cinque giudici penali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 500, commi 2, 4, 6 e 7, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, in attuazione della riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. sul “giusto processo”. I rimettenti contestavano la disciplina delle contestazioni dibattimentali e la possibilità di acquisire come prova le dichiarazioni lette per le contestazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Tribunali di Ascoli Piceno, Castrovillari, Busto Arsizio, Firenze e Napoli hanno censurato l’art. 500, commi 2, 4, 6 e 7, c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione. La questione del Tribunale di Castrovillari è stata dichiarata inammissibile per mancata trasmissione dell’ordinanza allegata.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibile la questione del Tribunale di Castrovillari (il rimettente aveva formulato un integrale rinvio all’ordinanza non trasmessa). Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni degli altri tribunali, richiamando le ordinanze nn. 36 e 365 del 2002 che avevano ribadito come l’art. 111 Cost. attribuisca rilievo costituzionale al principio del contraddittorio e alla impermeabilità del processo dalle prove raccolte unilateralmente durante le indagini.
Il principio
Il principio del contraddittorio nella formazione della prova, sancito dall’art. 111 della Costituzione, impone meccanismi che proteggano il dibattimento da contaminazioni probatorie basate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari: le contestazioni dibattimentali non possono automaticamente trasformarsi in prove utilizzabili.
Domande e risposte
Cosa sono le “contestazioni dibattimentali” nell’art. 500 c.p.p.?
Le contestazioni dibattimentali avvengono quando il pubblico ministero o il difensore, nel corso dell’esame testimoniale, mettono il teste di fronte a dichiarazioni rese in precedenza (ad esempio durante le indagini) che contraddicono quanto sta dichiarando in udienza. L’art. 500 c.p.p. disciplina le condizioni alle quali tali precedenti dichiarazioni possono essere acquisite come prova.
Perché la riforma del 2001 ha cambiato la disciplina delle contestazioni?
La legge n. 63 del 2001 ha attuato la riforma dell’art. 111 della Costituzione che ha introdotto il principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova. Prima della riforma, le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento erano più facilmente utilizzabili come prove.
Il pubblico ministero può usare le dichiarazioni raccolte durante le indagini come prova in dibattimento?
Solo in presenza di condizioni specifiche previste dall’art. 500 c.p.p. (ad esempio, quando vi siano prove che il testimone ha subito pressioni). La regola generale è che le prove si formano in contraddittorio in dibattimento.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova, parametro principale delle questioni
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza invocato contro la disciplina delle contestazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.