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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Monza sull’art. 2758, secondo comma, del codice civile, che attribuisce ai crediti di rivalsa IVA il privilegio speciale sui beni ceduti anziché il privilegio generale. Il difetto di rilevanza è determinato dal fatto che il giudice istruttore non era il giudice competente a decidere sulla questione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Di cosa si tratta
In una procedura fallimentare, il creditore di rivalsa IVA per forniture di oli minerali si era visto escludere dal privilegio perché i beni oggetto della cessione (beni consumabili) non erano più rinvenibili. Il giudice istruttore del Tribunale di Monza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2758, secondo comma, del codice civile, sostenendo che attribuire il privilegio speciale sui beni ceduti è irragionevole quando quei beni siano consumabili o non più esistenti, in violazione del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice istruttore del Tribunale di Monza ha impugnato l’art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma attribuisce ai crediti di rivalsa IVA il privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, anziché il privilegio generale sui beni mobili del debitore come prevedeva la disciplina previgente. Secondo il rimettente la disposizione violerebbe l’eguaglianza trattando allo stesso modo situazioni diverse (beni consumabili e non consumabili).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Il giudice istruttore, in quanto tale, non era chiamato a fare applicazione della norma impugnata: la causa di opposizione allo stato passivo è attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50-bis, n. 2, del codice di procedura civile, e non al giudice istruttore monocratico.
Il principio
Un giudice istruttore privo della competenza a decidere nel merito la causa non possiede la legittimazione a sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale su una norma che non è chiamato ad applicare. Il requisito della rilevanza esige che la norma impugnata debba essere effettivamente applicata nel giudizio a quo da parte del giudice rimettente.
Domande e risposte
Che cos’è il privilegio speciale IVA previsto dall’art. 2758 c.c.?
È una garanzia che assiste il credito di rivalsa IVA del fornitore: in caso di fallimento del cessionario, il fornitore può soddisfarsi con preferenza sui beni che erano stati oggetto della cessione. Se quei beni non esistono più (come nel caso dei beni consumabili), il privilegio non può operare in concreto.
Perché la Corte non ha esaminato nel merito la questione?
Perché il giudice istruttore del Tribunale di Monza non era il soggetto competente a decidere la causa: l’opposizione allo stato passivo spetta al tribunale in composizione collegiale. Un giudice incompetente a definire il giudizio non può sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Esiste un rimedio per il fornitore IVA il cui privilegio speciale sia rimasto inoperante?
Sì: l’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente di emettere una nota di variazione IVA in caso di accertata incapienza patrimoniale del debitore fallito, sia pure solo dopo l’approvazione del piano di riparto finale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come parametro per la disparità di trattamento tra crediti di rivalsa su beni consumabili e non consumabili
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.