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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al diritto alla pensione di guerra del personale addetto alla bonifica dei campi minati. La norma che limita il beneficio alle sole ipotesi di ferite causate dall’esplosione di ordigni bellici non viola l’art. 3 della Costituzione, integrando una tutela speciale che si affianca — e non sostituisce — alla più ampia protezione generale già prevista.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel giudizio instaurato da Antonio Petroni contro il Ministero del tesoro, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma pensionistica di guerra che condiziona il riconoscimento del trattamento al personale di bonifica dei campi minati alla circostanza che le lesioni siano riconducibili specificamente allo scoppio di un ordigno bellico.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sez. giurisd. Regione Lazio, ha sollevato questione sull’art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (nel testo dell’art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la pensione di guerra al personale di bonifica alle sole ipotesi di ferite o lesioni da scoppio di ordigno bellico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La norma speciale del comma censurato non esclude la tutela generale prevista dal primo comma della stessa disposizione, che riconosce pensioni, assegni o indennità di guerra ai soggetti civili non militarizzati a prescindere dalla causa specifica della lesione. La tutela speciale si aggiunge quindi a quella generale e non determina alcuna disparità di trattamento irragionevole.
Il principio
Una norma speciale che prevede una tutela aggiuntiva per specifiche cause di lesione non viola il principio di eguaglianza quando la tutela generale già copre le fattispecie non espressamente menzionate: le due previsioni coesistono, con la speciale che integra e non sostituisce la generale.
Domande e risposte
Il personale civile di bonifica dei campi minati ha diritto alla pensione di guerra solo per le lesioni da scoppio?
No. Anche se il comma speciale censurato limita la tutela aggiuntiva alle lesioni da scoppio di ordigni bellici, il primo comma della norma garantisce comunque la tutela generale ai soggetti civili non militarizzati per qualsiasi infermità riconducibile alle operazioni belliche o post-belliche.
Cosa distingue la tutela speciale da quella generale in materia di pensioni di guerra?
La tutela generale del primo comma riguarda tutti i civili non militarizzati che abbiano riportato infermità connesse a eventi bellici. La tutela speciale dell’ultimo comma prevede un riconoscimento automatico legato a una causa ben circoscritta (scoppio di ordigni), semplificando la dimostrazione del nesso causale per il personale di bonifica.
Perché la Corte ha risolto la questione per manifesta infondatezza?
Perché la premessa del rimettente — secondo cui la norma speciale escluderebbe dalla tutela chi non sia rimasto ferito da uno scoppio — era errata: la tutela generale copre già quelle ipotesi. In assenza di un’effettiva disparità di trattamento, la questione era priva di qualsiasi fondamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato come parametro per contestare la limitazione della tutela ai soli casi di lesioni da scoppio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.