Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Emilia-Romagna sull’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 4/2000 sull’accompagnamento turistico, nella parte in cui riserva la guida alpina per gli «ambienti montani» a chi ha superato un esame abilitante speciale. La questione era stata sollevata con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, ormai superata.
Di cosa si tratta
La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2000 disciplina le attività turistiche di accompagnamento, distinguendo tra le guide generali e quelle specializzate per ambienti montani. L’art. 2, comma 3, limitatamente all’inciso «ambienti montani», riservava tale attività a chi avesse superato una sessione speciale di esami. Il TAR era investito del ricorso di alcune guide che contestavano la delibera regionale che organizzava una sessione speciale di esami, ritenendo la norma incompatibile con la direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, limitatamente all’inciso «ambienti montani», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione nella formulazione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era stata deliberata nella camera di consiglio del 29 marzo 2001, ma depositata il 19 dicembre 2001, ossia dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 che aveva integralmente sostituito l’art. 117 Cost. Il parametro indicato (il «vecchio» art. 117, primo comma) non era più vigente al momento del deposito dell’ordinanza, rendendo la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata con riferimento alle norme parametro vigenti al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione. Se il parametro indicato è stato nel frattempo sostituito da una riforma costituzionale, la questione è inammissibile per erronea indicazione del parametro.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il «vecchio» art. 117, primo comma, Cost. invocato dal rimettente?
Prima della riforma del 2001, l’art. 117 Cost. limitava la potestà legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, dell’interesse nazionale e degli obblighi internazionali e comunitari. Il rimettente invocava questo limite per contestare la norma regionale per contrasto con le direttive europee sulle qualifiche professionali.
Come è cambiato l’art. 117 Cost. con la riforma del 2001?
La legge cost. n. 3/2001 ha completamente riscritto l’art. 117, elencando tassativamente le materie di competenza esclusiva statale e le materie di competenza concorrente, e attribuendo alla potestà regionale residuale tutto ciò che non è espressamente riservato. Il vincolo del rispetto delle direttive europee è ora codificato nel primo comma del nuovo art. 117.
Cosa avrebbe dovuto fare il TAR per rendere ammissibile la questione?
Avrebbe dovuto formulare la questione con riferimento al nuovo art. 117 Cost. vigente al momento del deposito, eventualmente indicando il primo comma del nuovo testo quale norma parametro per il rispetto degli obblighi comunitari.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro del giudizio nella sua formulazione vigente
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