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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa alla disciplina degli esami di idoneità presso le scuole non statali. La norma che consente al candidato esterno di sostenere l’esame solo per la classe immediatamente superiore non lede l’art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la situazione delle scuole non statali è oggettivamente diversa da quella delle scuole statali.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (riforma degli esami di Stato), nella parte in cui disciplina gli esami di idoneità alle varie classi nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. La norma consente al candidato esterno di presentarsi solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva a quella cui dà accesso il titolo già posseduto, senza possibilità di “saltare” più classi.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato questione sull’art. 7 della legge n. 425 del 1997 in riferimento all’art. 33, quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la norma penalizzerebbe le scuole non statali rispetto alle statali, dove sarebbero possibili “salti incontrollati” di classe. Rimettente: TAR Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La questione si basa sulla premessa errata che nelle scuole statali siano possibili salti di classe senza limiti: si tratta di una circostanza non dimostrata. Peraltro, la diversità di disciplina tra scuole statali e non statali in materia di esami esterni non integra di per sé una violazione dell’art. 33, quarto comma, Cost., che riconosce alle scuole non statali la facoltà di istituirsi ma non impone la parità piena di trattamento in ogni aspetto organizzativo.
Il principio
La garanzia costituzionale del diritto delle scuole non statali di istituirsi (art. 33, quarto comma, Cost.) non impone che ogni aspetto della loro disciplina organizzativa ed esaminativa sia identico a quello delle scuole statali: differenze fondate su ragioni oggettive legate alla diversità soggettiva e istituzionale non violano il precetto costituzionale.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 33, quarto comma, della Costituzione alle scuole non statali?
L’art. 33, quarto comma, Cost. riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Non garantisce la piena parità di trattamento in ogni aspetto organizzativo con le scuole statali, ma solo la libertà di fondazione.
Un candidato esterno può presentarsi per più classi in un’unica sessione nelle scuole non statali?
No, secondo la disciplina dell’art. 7 della legge n. 425 del 1997: il candidato può sostenere l’esame di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva a quella cui dà accesso il titolo già posseduto. La Corte ha ritenuto questa limitazione non irragionevole.
Cosa si intende per “manifesta infondatezza” in una pronuncia della Corte costituzionale?
La manifesta infondatezza indica che la questione è priva di ogni plausibile fondamento costituzionale, senza necessità di una trattazione approfondita nel merito: la Corte la definisce con ordinanza, senza una sentenza articolata.
Norme collegate
- Art. 33 della Costituzione — libertà dell’arte e della scienza, libertà di insegnamento e diritto di istituire scuole non statali, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.