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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della professoressa Loredana Olivato nel corso di trasmissioni televisive. La Corte ha stabilito che non esiste il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e ha annullato la delibera.
Di cosa si tratta
Nel corso di trasmissioni televisive andate in onda tra il 1994 e il 1995, il deputato Vittorio Sgarbi aveva espresso affermazioni ritenute gravemente offensive e diffamatorie nei confronti della professoressa Loredana Olivato, membro di una commissione d’esame universitario. La professoressa aveva quindi promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno. La Camera dei deputati, nel 1998, aveva deliberato che le espressioni del parlamentare rientravano nell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni contestando quella delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto investe la deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998 con cui l’Assemblea aveva dichiarato che le affermazioni rese da Sgarbi in televisione fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il rimettente è il Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti in questione concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha conseguentemente annullato la deliberazione. La Corte ha ribadito che la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni del parlamentare, ma solo quelle legate da un nesso funzionale con l’attività svolta nella qualità di membro delle Camere: tale nesso non può ridursi a un semplice collegamento di argomento o di contesto, ma deve emergere come identificazione della dichiarazione quale espressione di attività parlamentare tipica.
Il principio
La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione tutela solo le opinioni che presentino un nesso funzionale con l’attività svolta nella qualità di membro delle Camere. Affermazioni rese in una trasmissione televisiva da un parlamentare che non agisce nella veste istituzionale non godono di tale protezione, anche se attinenti a temi di carattere generale.
Domande e risposte
Cosa significa “nesso funzionale” ai fini dell’insindacabilità parlamentare?
Il nesso funzionale richiede che l’opinione espressa sia identificabile come espressione di attività parlamentare tipica: non basta un semplice collegamento di argomento o di contesto con temi discussi in Parlamento. L’affermazione deve risultare sostanzialmente riconducibile a un atto parlamentare o costituirne la riproduzione al di fuori del Parlamento.
Un parlamentare è sempre protetto da ciò che dice in televisione?
No. La Corte ha chiarito che le opinioni espresse fuori dall’attività parlamentare — come quelle rese da Sgarbi in qualità di conduttore televisivo — non godono dell’immunità dell’art. 68, primo comma, Cost. In tali casi si applica solo la garanzia generale della libertà di espressione dell’art. 21 Cost., comune a tutti i cittadini.
Cosa accade quando la Camera delibera l’insindacabilità contro il parere della Giunta?
La delibera dell’Assemblea che si discosti dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere non è per ciò solo incostituzionale, ma è comunque soggetta al controllo della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera e ripristina le prerogative giurisdizionali del giudice.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — disciplina l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, parametro diretto del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.