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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte dei conti (sezione Sicilia) sull’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 1034/1971 e dell’art. 9, comma 3, della legge 205/2000, nella parte in cui consentono al giudice della camera di consiglio di decidere il merito in via sommaria. La norma rispettava il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Di cosa si tratta

La legge 205/2000 sulla giustizia amministrativa, applicata anche al processo pensionistico davanti alla Corte dei conti, consente al giudice investito di un’istanza cautelare di decidere anche il merito della controversia con sentenza succintamente motivata, quando ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità della domanda. La Corte dei conti sezione Sicilia dubitava che ciò violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui consentono al giudice della camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare di definire anche il merito con sentenza sommaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001). Il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato quando la composizione dell’organo giudicante avviene sulla base di regole generali, obiettive e predeterminate stabilite dalla legge. Non rileva che lo stesso giudice che esamina la cautela possa poi decidere il merito: ciò che conta è che la designazione avvenga secondo criteri obiettivi, non arbitrari.

Il principio

Il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25, primo comma, Cost. è soddisfatto quando il giudice è designato secondo regole generali fissate dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati. Non è violato dal fatto che il medesimo giudice che esamina l’istanza cautelare possa poi definire anche il merito con sentenza sommaria.

Domande e risposte

Cosa si intende per giudice naturale precostituito per legge?

Il giudice competente a conoscere di una controversia deve essere individuato da norme di legge preesistenti al fatto giuridico che dà origine al giudizio, secondo criteri oggettivi e generali, e non nominato in modo arbitrario o ad hoc.

Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

Perché nel processo pensionistico riteneva anomalo che il giudice designato per l’udienza cautelare potesse poi trasformare la camera di consiglio in udienza di merito, potenzialmente senza adeguato contraddittorio tra le parti.

Come si è orientata la giurisprudenza successiva su questo tema?

La Corte ha confermato il proprio orientamento: ciò che conta è la predeterminazione legale e obiettiva dei criteri di composizione dell’organo giudicante. Analoga questione relativa all’art. 5 della stessa legge 205/2000 era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 124/2002.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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