Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il rinvio governativo di una legge provinciale in materia di formazione sanitaria. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001), abolendo il procedimento di rinvio governativo, ha reso il conflitto privo di oggetto.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una delibera legislativa riguardante modifiche in materia di formazione sanitaria e norme socio-sanitarie. Il Governo aveva deliberato il rinvio per nuovo esame, ritenendo la legge contraria a disposizioni statali. La Provincia aveva allora sollevato conflitto di attribuzione, contestando la legittimità del rinvio. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato l’art. 127 Cost. eliminando il procedimento di rinvio governativo delle leggi regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, lamentando che il rinvio governativo della delibera legislativa provinciale n. 5/99-ter (formazione sanitaria e norme socio-sanitarie) avrebbe leso le sue attribuzioni legislative garantite dagli artt. 8-10 dello statuto speciale e il potere di promulgazione del Presidente della Provincia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3/2001, il cui art. 8 ha sostituito l’art. 127 Cost. eliminando il procedimento di rinvio governativo e il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali. Il nuovo art. 10 della stessa legge costituzionale ha esteso tali disposizioni alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie. Ne consegue che il conflitto ha perso il proprio oggetto.
Il principio
La riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito il procedimento di rinvio governativo delle leggi regionali e provinciali, rendendo cessata la materia del contendere in tutti i conflitti di attribuzione pendenti fondati su tale istituto.
Domande e risposte
Cos’è il «rinvio governativo» di una legge regionale?
Era un istituto previsto dal vecchio art. 127 Cost. che consentiva al Governo di rinviare al Consiglio regionale (o provinciale) una legge già approvata per un nuovo esame, contestandone la legittimità costituzionale o il contrasto con l’interesse nazionale.
Perché il conflitto è diventato privo di oggetto?
La legge cost. n. 3/2001 ha eliminato il rinvio governativo, sostituendolo con la sola impugnazione diretta alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Non essendo più configurabile il potere di rinvio, il conflitto non aveva più un atto lesivo da contestare.
Le Province autonome come Bolzano sono soggette alla riforma del Titolo V?
Sì, nei limiti in cui la riforma prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto speciale, come stabilisce l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, in attesa dell’adeguamento degli statuti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, modificato dalla legge cost. n. 3/2001
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