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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GIP del Tribunale militare di Verona sull’art. 34, commi 2-ter e 2-quater, c.p.p. Il giudice rimettente chiedeva di estendere le eccezioni alla regola di incompatibilità anche alla mera fissazione dell’interrogatorio ex art. 289 c.p.p. non seguita dalla sua esecuzione, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di base comparativa idonea.
Di cosa si tratta
Quando un giudice per le indagini preliminari (GIP) ha già adottato atti nel corso di un procedimento, la legge in via generale lo dichiara incompatibile a presiedere poi l’udienza preliminare nello stesso caso. Il codice di procedura penale prevede però alcune eccezioni tassative (art. 34, commi 2-ter e 2-quater) per atti considerati privi di forza pregiudicante. Il GIP del Tribunale militare di Verona chiedeva di aggiungere a queste eccezioni la mera fissazione dell’interrogatorio di garanzia ex art. 289, comma 2, c.p.p., quando l’atto non era poi stato concretamente eseguito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 2-ter e 2-quater, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’inapplicabilità della regola di incompatibilità anche per il giudice che abbia soltanto fissato l’interrogatorio preventivo ex art. 289, comma 2, c.p.p., senza poi averlo concretamente celebrato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le eccezioni alla incompatibilità previste nei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 34 c.p.p. hanno carattere eccezionale e tassativo. Per poter operare un raffronto con la fattispecie proposta dal rimettente (fissazione senza esecuzione dell’interrogatorio), avrebbe dovuto esistere una identità sostanziale tra le figure poste in comparazione: identità che non solo era da escludere, ma neppure era stata prospettata dal giudice a quo, che si era limitato a far leva su un ipotetico carattere di maggiore o minore «forza pregiudicante».
Il principio
Le eccezioni tassative alla regola di incompatibilità del GIP a tenere l’udienza preliminare non possono essere estese per analogia a fattispecie non previste, in assenza di una identità sostanziale tra gli atti posti in comparazione. La mera invocazione di un ipotetico minor «effetto pregiudicante» non è sufficiente a fondare un vizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa stabilisce la regola generale sull’incompatibilità del GIP?
L’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. prevede che il giudice che abbia svolto funzioni di GIP nello stesso procedimento non possa tenere l’udienza preliminare, per garantire l’imparzialità della decisione.
Esistono eccezioni a questa regola?
Sì: i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 34 c.p.p. elencano in modo tassativo le ipotesi in cui la regola di incompatibilità non si applica, ossia quando gli atti compiuti dal GIP sono privi di forza pregiudicante rispetto alle decisioni dell’udienza preliminare.
Perché la Corte ha rigettato la questione?
Perché le eccezioni hanno carattere eccezionale e non possono essere estese in via analogica. Per invocare la disparità di trattamento ex art. 3 Cost. occorre che le situazioni poste a confronto siano sostanzialmente identiche, condizione che il rimettente non aveva dimostrato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro del principio di ragionevolezza e di uguaglianza invocato dal rimettente
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