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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge n. 413/1991, che prorogava (rectius: sospendeva) i termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni escluse ratione temporis dal condono fiscale previsto dalla stessa legge. La Commissione tributaria regionale di Milano aveva sollevato il dubbio in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge n. 413/1991 aveva introdotto un condono fiscale per la definizione agevolata di rapporti tributari pendenti. La norma impugnata prevedeva la sospensione dei termini per gli accertamenti tributari durante il periodo del condono. La controversia riguardava le situazioni che erano escluse dal condono per ragioni temporali (cioè i periodi d’imposta già scaduti prima di una certa data): anche per questi contribuenti i termini degli accertamenti erano stati prorogati, senza che essi potessero beneficiare del condono stesso.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge n. 413/1991, nella parte in cui disponeva la sospensione dei termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni escluse ratione temporis dal condono fiscale previsto dalla stessa legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La proroga (sospensione) dei termini degli accertamenti è una misura che risponde a esigenze organizzative dell’amministrazione finanziaria, la quale in periodo di condono deve dedicare risorse all’istruzione e alla definizione dei condoni stessi. La circostanza che la proroga si applichi anche alle situazioni escluse dal condono non è irragionevole: tali situazioni restano soggette all’accertamento ordinario, che però avviene con termini sospesi durante il periodo di massima concentrazione dell’attività degli uffici tributari.
Il principio
La sospensione dei termini per gli accertamenti tributari in periodo di condono fiscale, applicata anche alle situazioni escluse dal condono stesso per ragioni temporali, non viola il principio di uguaglianza. La disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che possono accedere al condono non è irragionevole, poiché è giustificata dalle esigenze organizzative dell’amministrazione tributaria.
Domande e risposte
Che effetto aveva la proroga dei termini per i contribuenti esclusi dal condono?
I contribuenti le cui situazioni erano escluse dal condono per ragioni temporali si trovavano esposti a un periodo più lungo di possibile accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, senza poter beneficiare della definizione agevolata. Ciò era percepito come una penalizzazione ingiusta.
Perché i termini degli accertamenti tributari vengono sospesi in periodo di condono?
Perché durante un condono fiscale gli uffici tributari sono impegnati nell’istruzione e nella definizione delle domande di condono presentate dai contribuenti, e hanno quindi meno risorse disponibili per l’attività ordinaria di accertamento. La sospensione evita che i termini decorrano a danno dell’Erario in un periodo di eccezionale sovraccarico degli uffici.
La legge n. 413/1991 è ancora in vigore?
La legge n. 413/1991 ha avuto carattere temporaneo ed era riferita al condono fiscale degli anni 1992-1993. Le sue disposizioni, per quanto riguarda la sospensione dei termini e il condono, hanno esaurito i propri effetti con la scadenza dei periodi di riferimento. La questione è di interesse storico per comprendere i limiti dei poteri del legislatore in materia di condono e proroga dei termini tributari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
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