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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione con cui il Tribunale di Roma metteva in discussione l’intero istituto della parte civile nel processo penale. Il rimettente impugnava trentatré articoli del codice di procedura penale contestando la possibilità stessa per le parti private di esercitare l’azione civile nel processo penale, ma la questione era inidonea per difetto di rilevanza e per eccesso nella individuazione delle norme impugnate.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di esclusione della parte civile in un processo per lesioni personali e porto illecito di armi, ha messo in dubbio la legittimità costituzionale dell’intero sistema della parte civile nel processo penale italiano. Secondo il rimettente, la presenza di una parte civile creerebbe uno squilibrio a favore dell’accusa e comprometterebbe l’imparzialità del giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di trentatré articoli del codice di procedura penale (artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441 commi 2 e 3, 444 comma 2, 451 comma 3, 491, 505, da 538 a 541 e 543), nella parte in cui prevedono la possibilità dell’azione civile delle parti private nel processo penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La questione presentava un duplice difetto: le norme impugnate erano eterogenee e in parte prive di attinenza con la decisione da assumere nel giudizio a quo; inoltre il rimettente chiedeva sostanzialmente di sostituire una scelta di sistema del legislatore (la possibilità del cumulo tra azione civile e penale) con una diversa soluzione (separazione assoluta), il che è riservato alla discrezionalità legislativa.

Il principio

La scelta del legislatore di consentire il cumulo tra azione civile e azione penale nel medesimo processo rientra nella discrezionalità legislativa e non è sindacabile dalla Corte costituzionale in assenza di un vizio specifico di costituzionalità. Una questione che chieda alla Corte di sostituire una scelta di sistema con un’altra è inammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è la parte civile nel processo penale?

La parte civile è il soggetto che, nell’ambito del processo penale, esercita l’azione civile per il risarcimento del danno subito a causa del reato. La sua presenza è prevista dagli artt. 74 ss. del codice di procedura penale.

Perché il Tribunale di Roma chiedeva di eliminare la parte civile?

Secondo il rimettente, la presenza di un soggetto che persegue interessi risarcitori creerebbe una «pressione inconscia» sul giudice e squilibrerebbe il processo a favore dell’accusa, violando i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.

Può la Corte costituzionale eliminare un istituto processuale su richiesta di un giudice?

No, quando si tratta di una scelta di sistema discrezionale del legislatore. La Corte non può sostituire una scelta politico-legislativa con un’altra, ma solo eliminare specifici vizi di incostituzionalità di singole norme.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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