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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Lanciano contro la Camera dei deputati. Il conflitto riguardava la delibera parlamentare che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un deputato in interviste televisive e su organi di stampa, ritenute offensive da un privato che aveva promosso un giudizio civile di risarcimento danni.
Di cosa si tratta
Un privato cittadino aveva convenuto in giudizio civile un deputato chiedendo il risarcimento dei danni per espressioni ritenute offensive, rese nel corso di interviste a organi di stampa e trasmissioni televisive. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, escludendone quindi la sindacabilità. Il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto di attribuzione chiedendo l’annullamento di tale delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 16 gennaio 2001 con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Giovanni Di Fonzo ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La questione era se le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare potessero essere coperte dall’insindacabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, rilevando la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: il Tribunale di Lanciano è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario, e la Camera dei deputati è legittimata passivamente. La Corte ha quindi disposto la notifica dell’atto alla Camera per consentire il contraddittorio, riservando ogni definitiva decisione nel merito.
Il principio
L’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone la verifica dei soli requisiti soggettivo (legittimazione delle parti) e oggettivo (esistenza di un atto idoneo a ledere le attribuzioni dell’altro potere). La delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68 Cost. è atto idoneo a determinare un conflitto con il potere giudiziario.
Domande e risposte
Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta dell’insindacabilità parlamentare, che copre le dichiarazioni connesse funzionalmente all’attività parlamentare.
Le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento sono sempre insindacabili?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (in interviste, articoli, televisione) sono coperte dall’insindacabilità solo se presentano un nesso funzionale con atti parlamentari specifici e previamente compiuti.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?
Dopo la dichiarazione di ammissibilità, la Corte ordina la notifica del ricorso alla Camera dei deputati e fissa l’udienza per la trattazione nel merito. Solo nella fase di merito la Corte potrà pronunciarsi sull’annullamento o meno della delibera di insindacabilità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera in conflitto
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