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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 30 e 31 della legge antimafia n. 646/1982, che impongono alle persone sottoposte a misure di prevenzione l’obbligo di comunicare al nucleo di polizia tributaria le variazioni patrimoniali superiori a una certa soglia. Il GUP del Tribunale di Caltanissetta dubitava della compatibilità di tali norme con gli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Chi viene sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione ai sensi della legge antimafia è tenuto, per dieci anni, a comunicare entro trenta giorni all’autorità ogni variazione significativa del proprio patrimonio. La violazione di tale obbligo costituisce reato. Il GUP di Caltanissetta, investito di un procedimento per tale omessa comunicazione, ha dubitato che questa disciplina fosse costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando che l’obbligo di comunicazione e la sanzione penale per la sua violazione contrastassero con i principi di uguaglianza, libertà personale, legalità penale e presunzione di non colpevolezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali a carico di soggetti già sottoposti a misure di prevenzione definitive risponde a esigenze di controllo e prevenzione patrimoniale nei confronti di persone per le quali è già stata accertata, con provvedimento definitivo, la pericolosità sociale: l’obbligo trova quindi giustificazione razionale e non contrasta con i parametri evocati.

Il principio

L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali imposto a soggetti definitivamente sottoposti a misure di prevenzione antimafia non viola i principi di uguaglianza, libertà personale o legalità penale, in quanto trova la propria giustificazione nella pericolosità sociale già accertata nei confronti del destinatario.

Domande e risposte

Chi è tenuto a comunicare le variazioni patrimoniali in materia antimafia?

Le persone sottoposte con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione ai sensi della legge antimafia del 1965 devono comunicare, per dieci anni, al nucleo di polizia tributaria ogni variazione patrimoniale concernente elementi di valore superiore a una certa soglia, entro trenta giorni dal fatto.

Cosa succede se non si effettua la comunicazione?

L’omessa comunicazione costituisce reato ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982. Il procedimento a quo riguardava proprio tale ipotesi di reato.

Questo obbligo viola la libertà personale o la presunzione di innocenza?

Secondo la Corte no. Il soggetto è già stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, il che giustifica obblighi di controllo patrimoniale specifici. L’obbligo di comunicazione non equivale a una presunzione di colpevolezza per fatti nuovi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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