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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Genova sull’art. 51, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile. Il rimettente chiedeva che il giudice fosse obbligato ad astenersi quando ha già pronunciato su una causa formalmente distinta ma con contenuto sostanzialmente identico. La Corte ha ritenuto che la questione investiva un alternativa interpretativa spettante al giudice stesso, prima di sollevare l’incidente di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento di ricusazione di un giudice civile, il Tribunale di Genova ha posto il problema se un magistrato sia tenuto ad astenersi quando ha già deciso su una precedente causa che, pur formalmente diversa, aveva contenuto sostanzialmente identico a quella attualmente assegnatagli. Il caso concreto riguardava un’azione di risarcimento danni contro lo Stato per responsabilità civile dei magistrati, promossa dallo stesso attore dopo che una prima analoga domanda era stata dichiarata inammissibile con il concorso del medesimo giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione (giusto processo, imparzialità del giudice), questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto sostanzialmente identico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente prospettava una duplice possibilità interpretativa: da un lato ammetteva che una «appropriata applicazione» dei criteri di identificazione delle azioni potesse già risolvere il caso senza intervento della Corte; dall’altro dubitava di tale possibilità in base all’interpretazione comunemente data. La Corte ha ritenuto che spettasse al giudice risolvere questa alternativa interpretativa prima di sollevare il dubbio di costituzionalità.
Il principio
Prima di investire la Corte costituzionale di una questione di legittimità, il giudice rimettente deve assegnare alla norma impugnata un preciso significato, risolvendo autonomamente le alternative interpretative disponibili. Il ricorso alla Corte è inammissibile se il giudice non ha esaurito il tentativo di interpretazione adeguatrice.
Domande e risposte
Un giudice deve astenersi se ha già deciso una causa simile in precedenza?
L’art. 51, n. 4) c.p.c. prevede l’obbligo di astensione quando il giudice è parte nella stessa causa o ha già giudicato la medesima causa in un altro grado. In questo caso il Tribunale di Genova chiedeva un’estensione della norma alle cause «sostanzialmente identiche», ma formalmente distinte. La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato inammissibile la questione.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di costituzionalità?
La manifesta inammissibilità è la pronuncia con cui la Corte respinge la questione senza entrare nel merito, perché il rimettente non ha adempiuto ai requisiti processuali: ad esempio non ha tentato di risolvere la questione in via interpretativa, oppure la questione non è rilevante nel giudizio a quo.
Qual è il rapporto tra interpretazione adeguatrice e incidente di costituzionalità?
Prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice è tenuto a verificare se la norma possa essere interpretata in modo conforme alla Costituzione. Solo se tale tentativo fallisce può rivolgersi alla Corte. Questo principio è ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e imparzialità del giudice, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.