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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni con cui il deputato Vittorio Sgarbi aveva definito «mafiosi» alcuni magistrati della Procura di Palermo, incluso il dott. Giancarlo Caselli. Le espressioni, pur in un contesto politico, erano prive del necessario nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Nel 1996, in un comizio, il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato espressioni offensive nei confronti di magistrati della Procura di Palermo, definendoli «mafiosi». Il Tribunale di Roma lo aveva condannato per diffamazione aggravata. In appello, la Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Roma in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 con cui era stata affermata l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spetta alla Camera affermare l’insindacabilità e ha annullato la relativa deliberazione. Le dichiarazioni rese da Sgarbi in un comizio non avevano un «intimo raccordo contenutistico e funzionale» con l’esercizio delle attribuzioni parlamentari. Gli atti di sindacato ispettivo evocati dalla Camera non evidenziavano una sostanziale corrispondenza con le espressioni incriminate: dimostravano al più una generica attenzione del parlamentare sull’operato della Procura di Palermo, non un nesso diretto con quelle specifiche «esternazioni».
Il principio
La garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. Le dichiarazioni rese in un contesto politico extraparlamentare sono coperte da insindacabilità solo se sussiste un nesso funzionale diretto con un atto tipico parlamentare: non basta che l’argomento sia di interesse politico o che il parlamentare si sia occupato dello stesso tema in Parlamento.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dal Parlamento sono insindacabili?
Quando sono la «sostanziale riproduzione» di opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche (discorsi, interpellanze, interrogazioni, ecc.). Non basta che l’argomento sia di rilevanza politica o che il parlamentare si sia occupato dello stesso tema in Parlamento.
Cosa si intende per «nesso funzionale» tra opinioni e funzione parlamentare?
Il nesso funzionale richiede che la dichiarazione esterna costituisca la divulgazione di una posizione già espressa in sede parlamentare o sia strettamente connessa con l’attività svolta dal parlamentare nell’assemblea o nelle commissioni. Un mero interesse politico del parlamentare per un argomento non è sufficiente.
La Camera può ancora deliberare l’insindacabilità in casi analoghi?
Sì, ma deve verificare la sussistenza del nesso funzionale specifico. Dopo la serie di pronunce della Corte a partire dagli anni ’90, la Camera è consapevole che un’affermazione di insindacabilità in assenza di tale nesso può essere annullata dalla Corte in sede di conflitto di attribuzione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, parametro centrale del conflitto di attribuzione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, rilevante per la disparità di trattamento tra cittadini e parlamentari nella fruizione della tutela giurisdizionale
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