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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche che sospendeva la terapia elettroconvulsivante (TEC o elettroshock), la lobotomia prefrontale e altri interventi di psicochirurgia su tutto il territorio regionale. La regione non ha competenza a vietare singole terapie: la valutazione clinica delle cure appartiene allo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva approvato una legge che sospendeva l’applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC) e degli interventi di psicochirurgia nel proprio territorio, in attesa che il Ministero della salute definisse protocolli specifici. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la disciplina delle terapie mediche appartengesse alla competenza esclusiva dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Marche n. 26 del 2001 in riferimento agli artt. 2, 32, 33, primo comma, 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, nonché ai principi ricavabili dalla legislazione statale in materia sanitaria (l. n. 180 del 1978, l. n. 833 del 1978, d.lgs. n. 502 del 1992).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’intera legge costituzionalmente illegittima. L’intervento regionale, pur perseguendo finalità condivisibili di tutela della salute, non si fondava su autonomi accertamenti tecnico-scientifici ma su una scelta legislativa autonoma a scopo cautelativo, incidendo sulla qualità e «appropriatezza» delle cure: materia che appartiene alla competenza legislativa statale. Le regioni possono disciplinare l’organizzazione e la gestione del servizio sanitario, non vietare singole terapie conosciute e utilizzate, riservando l’accertamento della loro sicurezza all’organo tecnico statale.

Il principio

La decisione circa l’ammissione o il divieto di singole terapie mediche si colloca in un momento logicamente preliminare rispetto alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza e appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Una regione non può sospendere terapie conosciute senza un autonomo accertamento tecnico-scientifico, né può attribuirsi competenze riservate agli organi sanitari nazionali.

Domande e risposte

Perché la Regione Marche non poteva vietare la TEC sul proprio territorio?

Perché la valutazione dell’efficacia e della sicurezza delle terapie è materia di competenza statale: spetta al Ministero della salute, attraverso gli organismi tecnico-scientifici competenti, stabilire linee guida e protocolli. Una regione non può sostituirsi allo Stato in queste valutazioni.

Cosa succede ai pazienti che ricevevano la TEC in Regione Marche?

Con la dichiarazione di illegittimità della legge regionale, il divieto è venuto meno: la TEC può essere praticata nelle strutture sanitarie marchigiane alle stesse condizioni previste dalla normativa statale.

Le regioni hanno competenza in materia di tutela della salute?

Sì, ma in modo concorrente con lo Stato: le regioni possono disciplinare l’organizzazione e la gestione del servizio sanitario regionale, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e non possono incidere sulla determinazione delle cure ammissibili, che appartiene alla legislazione statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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