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Con sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dalla deputata Tiziana Maiolo durante un congresso di partito contro il Procuratore Giancarlo Caselli. Le espressioni non trovavano sostanziale corrispondenza con atti parlamentari tipici, e la Camera aveva ecceduto nell’interpretare la garanzia dell’art. 68 Cost.

Di cosa si tratta

L’art. 68, primo comma, della Costituzione sancisce l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con delibera del 23 novembre 1999, aveva esteso tale garanzia anche alle dichiarazioni rese dalla deputata Maiolo durante un congresso di Forza Italia, ritenendo le parole della parlamentare una divulgazione di posizioni già espresse in sede parlamentare sulla Procura di Palermo (definita in quella sede associazione a delinquere di tipo istituzionale).

La questione di legittimità costituzionale

Il g.u.p. del Tribunale di Roma, dinanzi al quale era in corso un procedimento penale per diffamazione a carico della deputata Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli (all’epoca Procuratore di Palermo), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo la dichiarazione di non spettanza e l’annullamento della delibera.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso. Per qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese extra moenia è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche. Non basta la semplice comunanza di argomenti né la semplice riconducibilità a un medesimo contesto politico. Nel caso concreto, le espressioni usate dalla Maiolo non trovavano riscontro e sostanziale corrispondenza in alcun atto parlamentare tipico. La delibera è stata annullata.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori delle funzioni parlamentari tipiche godono della garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se vi è una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche: non è sufficiente la semplice comunanza di argomenti o la riconducibilità a un medesimo contesto politico.

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Protegge i parlamentari dalla responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La garanzia è funzionale: si applica solo alle attività parlamentari in senso tecnico (interventi in aula, commissioni, interrogazioni, interpellanze, ecc.).

Cosa si intende per sostanziale corrispondenza di significato?

Non basta che il parlamentare si sia occupato in passato dello stesso tema in Parlamento: le dichiarazioni esterne devono essere la divulgazione di posizioni già espresse con atti tipici parlamentari, con un legame di contenuto specifico e verificabile, non solo tematico.

Cosa è successo al processo dopo la sentenza?

Con l’annullamento della delibera di insindacabilità, il g.u.p. ha riacquistato il potere di esercitare le proprie funzioni giurisdizionali, potendo decidere se emettere decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere, senza essere vincolato dalla delibera parlamentare.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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