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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche recante «Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1». La deliberazione, prevedendo che il vicepresidente subentrasse al Presidente della Giunta in caso di morte o impedimento permanente senza scioglimento del Consiglio, si poneva in aperto contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che impone invece lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni.

Di cosa si tratta

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nel prevedere l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, ha stabilito — a presidio del principio simul stabunt simul cadent — che in caso di morte o impedimento permanente del Presidente si procede a nuove elezioni. L’art. 3, comma 3, della stessa legge cost. n. 1/1999 conteneva una disciplina transitoria per i Consigli regionali che non avessero ancora adottato il nuovo statuto. La Regione Marche aveva adottato una deliberazione statutaria transitoria che, invece di prevedere nuove elezioni, consentiva al vicepresidente di subentrare al Presidente per il resto del mandato. Il Governo ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 123 della Costituzione avverso la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche, lamentandone il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione statutaria. La norma transitoria impugnata, prevedendo la successione del vicepresidente al Presidente impedito senza nuove elezioni, contraddiceva apertamente la legge costituzionale n. 1 del 1999, che invece imponeva nuove elezioni regionali in caso di morte o impedimento permanente del Presidente. La Corte ha inoltre precisato che il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria, non dalla successiva promulgazione.

Il principio

Lo statuto regionale deve essere «in armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.): una deliberazione statutaria che, nella disciplina transitoria, deroga al meccanismo simul stabunt simul cadent posto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 — prevedendo la successione del vicepresidente anziché nuove elezioni — é costituzionalmente illegittima. Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni statutarie inizia dalla pubblicazione notiziale, non dalla promulgazione.

Domande e risposte

Che cosa prevede il principio simul stabunt simul cadent negli statuti regionali?

Il principio, introdotto con la legge costituzionale n. 1 del 1999, lega le sorti del Presidente della Giunta eletto direttamente a quelle del Consiglio regionale: se il Presidente decade per morte, impedimento permanente o dimissioni, si scioglie automaticamente anche il Consiglio e si procede a nuove elezioni di entrambi.

Perché la deliberazione marchigiana era incostituzionale?

Perché prevedeva che il vicepresidente subentri al Presidente impedito per il resto del mandato, aggirando così il meccanismo delle nuove elezioni imposto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1/1999. La Corte ha chiarito che lo statuto non può derogare alle norme costituzionali nemmeno in sede di disciplina transitoria.

Da quando decorre il termine per impugnare una deliberazione statutaria regionale?

La Corte ha stabilito che il termine per il ricorso governativo decorre dalla pubblicazione notiziale della deliberazione statutaria (cioé la pubblicazione nel Bollettino regionale prima della promulgazione), e non dalla successiva promulgazione. Si tratta del primo ricorso proposto ai sensi del nuovo art. 123 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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