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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Brescia che aveva sollevato questione di legittimità sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrato in vigore il Testo unico delle spese di giustizia (d.lgs. n. 113 del 2002), che aveva abrogato e parzialmente riformulato le norme impugnate, imponendo al giudice di verificare se la questione fosse ancora rilevante.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Brescia aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge n. 217 del 1990 (come modificata dalla legge n. 134 del 2001) sul patrocinio a spese dello Stato. La norma imponeva al giudice di decidere sull’istanza di ammissione entro dieci giorni — a pena di nullità assoluta — anche quando aveva già disposto verifiche sulla situazione economica dell’istante tramite la Guardia di finanza, senza attendere l’esito.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Brescia ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge n. 217 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, sesto comma, della Costituzione, per irragionevolezza della sanzione di nullità assoluta, violazione del diritto alla motivazione dei provvedimenti e lesione del buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Il d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) aveva abrogato la legge n. 217 del 1990 e parzialmente trasfuso le disposizioni censurate nell’art. 96 del medesimo decreto con alcune modificazioni. Il mutato quadro normativo imponeva al giudice a quo di verificare se la questione potesse ritenersi ancora rilevante rispetto alle nuove disposizioni.
Il principio
Quando, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, il legislatore abroga e riforma la normativa oggetto della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché valuti se la questione possa ritenersi ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo, prima di una pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Il giudice deve decidere subito sull’ammissione al patrocinio anche quando ha richiesto accertamenti?
Secondo la disciplina originaria (legge n. 217/1990, come modificata nel 2001) sì, entro dieci giorni, a pena di nullità assoluta. Il Testo unico del 2002 ha riformulato la disciplina nell’art. 96, rendendo necessario al giudice riesaminare la questione alla luce delle nuove disposizioni.
Cosa è il Testo unico delle spese di giustizia?
Il d.lgs. n. 113 del 2002, entrato in vigore il 1° luglio 2002, ha raccolto in un unico testo le disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, abrogando numerose leggi previgenti — tra cui la legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato — e riformulando la relativa disciplina con alcune modifiche.
La nullità assoluta per il mancato rispetto del termine di dieci giorni era ragionevole?
Era questo il dubbio del rimettente: la sanzione massima per il ritardo nell’ammissione al patrocinio sembrava sproporzionata rispetto alle sanzioni previste per il mancato rispetto di altri termini processuali relativi a valori più elevati. La Corte non ha risolto la questione nel merito, restituendo gli atti per il riesame.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza nella previsione delle sanzioni processuali
- Art. 111 della Costituzione — Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
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