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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’automatica attribuzione al minore adottato all’estero del solo cognome degli adottanti. Il rimettente non era competente ad applicare le norme impugnate sull’adozione — già applicate dal Tribunale per i minorenni — e aveva omesso di valutare una disposizione che già consentiva al minore di mantenere il cognome originario.
Di cosa si tratta
Un minore straniero adottato all’estero aveva vissuto negativamente la perdita del proprio cognome originario, percepita come una «amputazione della personalità». I genitori adottivi avevano chiesto che il minore potesse mantenere anche il cognome d’origine. Il Tribunale di Vicenza, investito della formazione dell’atto di stato civile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sull’adozione internazionale che prevedono l’attribuzione automatica del solo cognome degli adottanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha impugnato il combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge n. 184 del 1983 (nel testo modificato dalla legge n. 149 del 2001), nella parte in cui, per l’adozione di minori stranieri, prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome degli adottanti senza consentire al giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome originario. Parametri: artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. Il giudice a quo era investito della formazione dell’atto di stato civile, non dell’adozione: le norme impugnate erano già state applicate dal Tribunale per i minorenni di Venezia. Soprattutto, il rimettente non aveva esaminato l’art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile), che già consente all’interessato di chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originario quando questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua identità personale.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza quando le norme impugnate non devono essere applicate dal giudice rimettente nel procedimento pendente. Il giudice investito della formazione dell’atto di stato civile non può censurare le norme sull’adozione già applicate dal tribunale minorile, e deve prima verificare se le norme vigenti — nella specie l’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 — già offrano tutela alla situazione dedotta.
Domande e risposte
Il minore adottato all’estero può mantenere il proprio cognome originario?
Sì, sulla base dell’art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, l’interessato può chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli quando questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della propria identità personale. Questa disposizione non era stata considerata dal rimettente.
Perché la questione è stata giudicata irrilevante?
Perché il Tribunale di Vicenza stava procedendo alla formazione dell’atto di stato civile, non all’adozione. Le norme sull’adozione erano già state applicate dal Tribunale per i minorenni di Venezia: il rimettente non doveva applicarle e quindi non poteva impugnarle.
La perdita del cognome originario nell’adozione lede il diritto all’identità personale?
La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato la questione inammissibile. Il problema dell’identità personale del minore adottato è riconosciuto dal diritto vigente attraverso lo strumento dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, che consente di tutelare il cognome originario quando sia divenuto segno distintivo dell’identità.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona, inclusa l’identità personale
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
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