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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 195, comma 4, c.p.p. sollevata dal Tribunale di Siracusa, per difetto di rilevanza. Il giudice aveva già assunto la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite in attività delegata dal pubblico ministero, rendendo la questione priva di effetto pratico nel giudizio in corso.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Siracusa si trovava a dover valutare una testimonianza de relato di un ufficiale di polizia giudiziaria riguardante dichiarazioni acquisite nell’ambito di un’indagine delegata dal pubblico ministero. Partendo dalla premessa che il divieto dell’art. 195, comma 4, c.p.p. si applichi solo alle indagini di iniziativa della polizia e non a quelle delegate, il giudice aveva assunto la testimonianza e poi aveva sollevato la questione di legittimità come se il divieto si estendesse anche alle indagini delegate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), c.p.p. La questione era analoga a quella già dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 32 del 2002 (stesso rimettente, stessa norma).
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva già assunto la testimonianza, quindi la risposta alla questione non poteva più modificare l’esito del processo su quel punto.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza quando la norma censurata non deve più essere applicata nel giudizio, perché l’atto processuale che la invocava è già stato compiuto. In quel caso la pronuncia della Corte non cambierebbe più nulla nel giudizio principale.
Domande e risposte
Quale è la differenza tra indagini di iniziativa della polizia giudiziaria e indagini delegate dal PM?
Le indagini di iniziativa sono quelle che la polizia giudiziaria compie autonomamente prima o indipendentemente dalle istruzioni del pubblico ministero (artt. 348-357 c.p.p.). Le indagini delegate sono invece quelle che la polizia compie su specifico incarico del PM. Il Tribunale di Siracusa riteneva che il divieto dell’art. 195, comma 4, riguardasse solo le prime.
Perché la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità anziché pronunciarsi nel merito?
Perché il Tribunale di Siracusa aveva già assunto la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, rendendo irrilevante la questione: anche se la Corte avesse accolto o respinto la questione, non avrebbe potuto modificare ciò che era già avvenuto nel dibattimento.
Questa è la stessa questione già sollevata in precedenza dallo stesso Tribunale?
Sì. La sentenza n. 32 del 2002 aveva già dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza un’analoga questione del Tribunale di Siracusa sull’art. 195, comma 4, c.p.p. (r.o. 728/2001). La pronuncia n. 326/2002 riguarda un’ordinanza successiva dello stesso rimettente con lo stesso vizio procedurale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
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