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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nel corso delle indagini. Il Tribunale di Lecce e quello di Sondrio sostenevano che questa regola violasse il principio di eguaglianza, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
Di cosa si tratta
L’art. 195, comma 4, c.p.p. vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di testimoniare «de relato» sul contenuto delle dichiarazioni raccolte da testimoni durante le indagini preliminari con le modalità previste dagli artt. 351 e 357, comma 2, c.p.p. Questa regola è il contraltare del divieto di testimonianza indiretta della polizia, già oggetto in passato di pronunce della Corte, e vieta in sostanza che al dibattimento si riferisca ciò che un testimone ha detto alle forze dell’ordine fuori dall’aula.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce (r.o. 910/2001) e il Tribunale di Sondrio (r.o. 948/2001) hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p. Secondo i rimettenti, la norma avrebbe introdotto un divieto analogo a quello già dichiarato incostituzionale in passato.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni, riuniti i giudizi, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il principio
Il divieto di testimonianza indiretta degli agenti di polizia giudiziaria previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge 63/2001 è manifestamente non irragionevole e non viola il principio di eguaglianza. La scelta del legislatore di limitare la testimonianza de relato della polizia è coerente con i principi del giusto processo.
Domande e risposte
Cosa si intende per «testimonianza de relato» della polizia giudiziaria?
La testimonianza de relato è quella con cui un agente di polizia giudiziaria riferisce in dibattimento ciò che un terzo (il vero testimone) gli ha detto durante le indagini. L’art. 195, comma 4, c.p.p. vieta questa forma di testimonianza indiretta quando le dichiarazioni del terzo siano state acquisite con le modalità formali degli artt. 351 e 357 c.p.p.
La legge 63/2001 aveva modificato il precedente regime?
Sì. La legge 1° marzo 2001, n. 63 (attuazione del giusto processo) aveva riformulato l’art. 195, comma 4, c.p.p., reimpostando il divieto di testimonianza de relato per la polizia giudiziaria. Alcuni giudici ritenevano che la nuova formulazione avesse ripristinato una situazione di illegittimità già dichiarata incostituzionale, ma la Corte ha respinto questa lettura.
Perché il divieto di testimonianza de relato tutela il diritto di difesa?
Perché consente alla difesa di esaminare direttamente il testimone che ha reso dichiarazioni alle forze dell’ordine, invece di sentire solo il racconto di seconda mano dell’agente. È un corollario del principio del contraddittorio nella formazione della prova previsto dall’art. 111 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.