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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende la disciplina della competenza territoriale per i procedimenti in cui è persona offesa un magistrato ai casi in cui la qualità di persona offesa sia attribuita a un’intera istituzione giudiziaria nel suo complesso. La questione richiedeva scelte discrezionali riservate al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 11 c.p.p. stabilisce che quando la persona offesa dal reato è un magistrato, il processo si svolge davanti al tribunale del distretto di corte d’appello competente secondo criteri speciali, per garantire l’imparzialità del giudizio. Il Tribunale di Mondovì si trovava a giudicare un reato di oltraggio (art. 342 c.p.) commesso non nei confronti di un singolo magistrato, ma nei confronti del Tribunale di Mondovì come istituzione nel suo complesso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Mondovì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina speciale di competenza territoriale si applichi anche ai procedimenti in cui la qualità di persona offesa sia attribuita a un’istituzione giudiziaria nel suo complesso e non al singolo magistrato. L’imputazione riguardava il reato di oltraggio nei confronti del Tribunale di Mondovì quale istituzione.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’eventuale estensione della disciplina richiederebbe scelte discrezionali — ad esempio, individuare quale tribunale sia competente quando è offesa l’intera istituzione — che non spettano alla Corte.
Il principio
La disciplina della competenza territoriale speciale di cui all’art. 11 c.p.p. è riservata ai procedimenti in cui persona offesa è un magistrato come individuo, non un’istituzione giudiziaria nel suo complesso. L’estensione del regime a quest’ultima ipotesi richiede intervento del legislatore, non della Corte.
Domande e risposte
Quando si applica la regola speciale di competenza dell’art. 11 c.p.p.?
L’art. 11 c.p.p. si applica quando la persona offesa dal reato è un magistrato. In tal caso la competenza è spostata al tribunale di un distretto diverso, individuato secondo criteri tabellari, per assicurare l’imparzialità del giudice.
Cosa si intende per «oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario»?
Il reato di oltraggio (art. 342 c.p.) punisce chi offende l’onore o il prestigio di un corpo dello Stato, compreso un organo giudiziario, alla presenza di un pubblico ufficiale o in luoghi dove si svolge pubblica funzione. In questo caso il reato era commesso nei confronti del Tribunale di Mondovì come istituzione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché la risposta alla questione — estendere la regola speciale di competenza all’offesa all’istituzione giudiziaria — richiederebbe di scegliere quale tribunale sarebbe competente, una scelta che implica discrezionalità legislativa non esercitabile dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge, parametro della questione
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