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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 176, 214 e 216 del Codice della strada, relative alle sanzioni accessorie (fermo e sequestro del veicolo) per infrazioni commesse in autostrada, in particolare il transito sulla corsia di emergenza. Le sanzioni non violano i principi di legalità e ragionevolezza della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Codice della strada, nella versione modificata dalla riforma del 1999, prevede sanzioni accessorie come il fermo o la confisca amministrativa del veicolo per alcune infrazioni gravi, tra cui il transito in autostrada sulla corsia di emergenza (art. 176). Due Giudici di pace (Roma e Como) avevano messo in dubbio la costituzionalità di queste sanzioni, ritenendole sproporzionate o prive di adeguata base legale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, questione sull’art. 176, commi 19 e 22, del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada) come modificato dal d.lgs. 507/1999, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con cui è commessa l’infrazione. Il Giudice di pace di Como ha sollevato analoghe questioni sugli artt. 214 e 216 dello stesso codice.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le sanzioni accessorie del Codice della strada non presentano profili di illegittimità costituzionale sotto i parametri invocati dai rimettenti.

Il principio

Le sanzioni amministrative accessorie del Codice della strada (fermo e confisca del veicolo) per infrazioni gravi in autostrada non violano il principio di legalità né quello di ragionevolezza. La scelta del legislatore di sanzionare in modo severo condotte pericolose sulle autostrade è costituzionalmente legittima.

Domande e risposte

Il fermo amministrativo del veicolo per violazione del Codice della strada ha natura penale?

No, è una sanzione amministrativa accessoria. La Corte ha confermato che non è soggetta ai principi costituzionali propri della pena penale (artt. 25 e 27 Cost.).

La confisca del veicolo è costituzionale anche se il proprietario non ha commesso l’infrazione?

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate anche le censure relative all’art. 213 del codice (confisca), ritenendo che la disciplina non violi i parametri costituzionali invocati.

Quali sono le infrazioni autostradali che possono comportare il fermo del veicolo?

L’art. 176, commi 19 e 22, del Codice della strada (nel testo del 2002) prevedeva il fermo amministrativo del veicolo tra le sanzioni accessorie per alcune infrazioni autostradali gravi, come il transito sulla corsia di emergenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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