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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 34 c.p.p., sollevata in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost. Il GUP che aveva disposto il rinvio a giudizio con un decreto poi annullato per genericità del capo di imputazione non deve essere considerato incompatibile con la nuova udienza preliminare: la norma vigente, correttamente interpretata, già consente quella soluzione.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati con un decreto successivamente annullato dal giudice del dibattimento per genericità del capo di imputazione. Il procedimento era tornato allo stesso GUP, che dubitava della propria imparzialità essendosi già pronunciato sull’esistenza di fonti di prova e sulla mancanza dei presupposti per una pronuncia di non luogo a procedere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP che abbia già pronunciato un decreto che dispone il giudizio, poi annullato per nullità formale, a trattare nuovamente l’udienza preliminare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’udienza preliminare, a seguito della sua evoluzione normativa, è divenuta un momento di «giudizio»: rientra quindi nelle previsioni dell’art. 34 c.p.p. che già dispongono l’incompatibilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda. Non era quindi necessaria una pronuncia additiva.
Il principio
L’art. 34 c.p.p., interpretato alla luce della natura giurisdizionale dell’udienza preliminare, già impone l’incompatibilità del GUP che abbia precedentemente espresso un giudizio sulla fondatezza dell’accusa attraverso un decreto che dispone il giudizio, anche se poi annullato per vizi formali.
Domande e risposte
Cosa è l’incompatibilità del giudice penale?
L’incompatibilità è la situazione in cui un giudice non può partecipare a un determinato atto processuale perché ha già espresso valutazioni sullo stesso oggetto in una fase precedente, ciò che potrebbe comprometterne l’imparzialità percepita dagli imputati e dalle parti.
Perché la Corte ha dichiarato «non fondata» invece di «incostituzionale»?
Perché la norma censurata, correttamente interpretata, già risolveva il problema segnalato dal rimettente. Aggiungere una nuova ipotesi di incompatibilità per via giurisdizionale non era necessario: bastava riconoscere che l’udienza preliminare è un momento di «giudizio» ai fini dell’art. 34 c.p.p.
Qual è la differenza tra nullità formale e nullità sostanziale del decreto che dispone il giudizio?
La nullità formale riguarda vizi estrinseci del decreto, come la genericità del capo di imputazione (art. 429 c.p.p.), che non attingono alla valutazione di merito sulle prove. La nullità sostanziale investe invece difetti che riguardano direttamente la fondatezza dell’accusa. In entrambi i casi, il GUP che ha già espresso valutazioni può apparire non imparziale nella nuova udienza.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e imparzialità del giudice
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