Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma e ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi sul conto dell’on. Massimo D’Alema nel corso di una trasmissione televisiva del 1993. Le affermazioni, rese in un contesto extraparlamentare, non erano la proiezione esterna di funzioni parlamentari tipiche e non erano quindi coperte dalla garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel maggio 1993, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» su Canale 5, il deputato Vittorio Sgarbi aveva affermato — riprendendo dichiarazioni di un pentito — che il deputato Massimo D’Alema, «numero due» del PDS, aveva ricevuto tangenti. D’Alema aveva citato Sgarbi per risarcimento del danno da diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato nel novembre 1998 che le opinioni di Sgarbi rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari, bloccando di fatto il processo civile. Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma – V sezione stralcio – ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 3 novembre 1998 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni fatte dall’on. Sgarbi durante la trasmissione televisiva.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la delibera della Camera. Ha chiarito che per estendere la garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost. a dichiarazioni rese fuori delle funzioni parlamentari tipiche non basta la semplice comunanza di argomenti con attività parlamentari, né la mera riconducibilità a un medesimo contesto politico. Occorre un nesso funzionale diretto e specifico: le dichiarazioni devono essere la «proiezione esterna» di atti parlamentari già compiuti. Le dichiarazioni televisive di Sgarbi erano autonome rispetto a qualsiasi atto parlamentare e non erano coperte dalla garanzia.
Il principio
La garanzia dell’insindacabilità parlamentare non copre qualunque dichiarazione di un parlamentare che si riferisca a temi anche oggetto di attività parlamentare. Per estendere la garanzia a dichiarazioni extraparlamentari è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con atti parlamentari tipici già compiuti. La semplice connessione tematica o la comune appartenenza politica non sono sufficienti.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dall’aula sono coperte dall’insindacabilità?
La Corte ha sviluppato la teoria del «nesso funzionale»: le dichiarazioni extraparlamentari sono insindacabili solo se costituiscono la sostanziale ripetizione o proiezione esterna di opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni tipiche (discorsi in aula, interrogazioni, relazioni in commissione). Se il parlamentare ripete in un’intervista ciò che ha già sostenuto in aula, la garanzia si estende. Se le dichiarazioni sono autonome, non è coperto.
Dopo l’annullamento della delibera, il processo civile per diffamazione può proseguire?
Sì. L’annullamento della delibera parlamentare ripristina la competenza del Tribunale di Roma a giudicare la domanda di risarcimento del danno da diffamazione proposta da D’Alema. Sgarbi non può più invocare la garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice civile esaminerà nel merito se le dichiarazioni abbiano leso l’onore e la reputazione di D’Alema e, in caso affermativo, determinerà il risarcimento.
Com’è cambiata la giurisprudenza sull’insindacabilità parlamentare dopo questa sentenza?
La sentenza n. 207/2002 si inserisce in una linea giurisprudenziale che la Corte ha progressivamente consolidato: il nesso funzionale è richiesto in modo rigoroso e non si accontenta di connessioni vaghe. Le delibere della Camera e del Senato che dichiarano l’insindacabilità senza adeguato supporto fattuale sono sistematicamente annullate dalla Corte quando il Tribunale competente solleva il conflitto. La prassi parlamentare di dichiarare insindacabile «tutto ciò che il parlamentare dice» è stata così ridimensionata.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, norma al centro del conflitto e della delibera annullata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.