Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti agli ispettori del Ministero di grazia e giustizia nel 1994. Il ricorso mancava di una compiuta prospettazione del thema decidendum e di una specifica domanda di annullamento della delibera.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma giudicava l’on. Parenti per calunnia ai danni di due magistrati milanesi. Le dichiarazioni contestate erano state rese nel 1994 davanti agli ispettori ministeriali incaricati di indagare sull’attività della Procura di Milano nel periodo di Mani Pulite, in qualità di persona informata sui fatti. La Camera aveva deliberato nel 1998 che tali dichiarazioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari e fossero quindi insindacabili. Il Tribunale aveva promosso conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma – 5^ sezione penale – ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 15 dicembre 1998 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Parenti, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti essenziali. Pur contenendo gli elementi per identificare le parti e l’atto impugnato, il ricorso era privo di una compiuta prospettazione del thema decidendum e, soprattutto, mancava di una specifica domanda volta a ottenere la dichiarazione che non spettasse alla Camera tale valutazione, con conseguente richiesta di annullamento della delibera. La Corte ha richiamato i propri precedenti del 2001-2002 che avevano definito i requisiti essenziali del ricorso per conflitto.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve contenere una domanda specifica di dichiarazione della non spettanza e di annullamento dell’atto impugnato. La carenza di questa domanda, anche in presenza di una corretta individuazione delle parti e dell’atto, rende il ricorso inammissibile.
Domande e risposte
Cosa tutela l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?
L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale della libertà del mandato parlamentare: il parlamentare deve poter operare senza condizionamenti derivanti da possibili azioni giudiziarie per ciò che fa e dice in quanto parlamentare.
Le dichiarazioni rese da un parlamentare agli ispettori ministeriali sono coperte dalla garanzia?
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari non sono coperte dall’art. 68, primo comma, Cost., a meno che non siano la «proiezione esterna» di atti parlamentari già compiuti (ad es.: ripetizione in un’intervista di quanto già detto in aula). Le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti davanti a ispettori amministrativi non rientrano di norma nelle funzioni parlamentari.
La Camera può nuovamente deliberare l’insindacabilità dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La delibera parlamentare rimane in piedi (la Corte l’ha dichiarata inammissibile per vizi del ricorso, non nel merito). Il Tribunale potrebbe sollevare un nuovo conflitto, questa volta con tutti i requisiti richiesti, per ottenere una pronuncia nel merito. In molti casi analoghi, la Corte ha poi annullato le delibere parlamentari ritenendo che le dichiarazioni non rientrassero nell’esercizio delle funzioni tipiche.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.