Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di rito abbreviato dell’imputato. La questione era già stata risolta con sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 425/2001, senza nuovi argomenti.
Di cosa si tratta
Dopo la riforma del 1999, il rito abbreviato è diventato un diritto dell’imputato: può richiederlo unilateralmente e il giudice lo deve ammettere. Il Tribunale di Saluzzo riteneva che questa impostazione fosse incostituzionale perché esclude il pubblico ministero dalla scelta, non gli consente di chiedere integrazioni probatorie autonome e non gli attribuisce il diritto di appellare le sentenze di condanna (salvo modifica del titolo del reato). Sosteneva una violazione del giusto processo e del contraddittorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Saluzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del PM di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato né un autonomo potere del giudice di decidere sulla sua ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 115/2001 e l’ordinanza n. 425/2001 che avevano già esaminato e rigettato le medesime censure sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali. Il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi.
Il principio
Il rito abbreviato, quale diritto dell’imputato introdotto dalla legge n. 479/1999, è compatibile con i principi costituzionali del giusto processo. La scelta unilaterale dell’imputato non lede le prerogative del PM né il principio del contraddittorio, in quanto l’imputato rinuncia volontariamente al dibattimento ordinario accettando di essere giudicato sulla base degli atti di indagine.
Domande e risposte
Cosa ottiene l’imputato scegliendo il rito abbreviato?
In caso di condanna, l’imputato ottiene uno sconto di pena pari a un terzo (es: una pena di sei anni diventa quattro). In cambio, rinuncia al dibattimento ordinario con le sue garanzie (esame diretto dei testimoni, contraddittorio pieno sulla prova). Il giudice decide sulla base degli atti delle indagini preliminari, eventualmente integrati se il rito abbreviato è condizionato.
Il pubblico ministero ha qualche ruolo nel rito abbreviato?
Il PM mantiene il suo ruolo di parte processuale: può presentare memorie, partecipare all’udienza, fare osservazioni al giudice e impugnare la sentenza nei casi previsti dalla legge. Ciò che non ha è il diritto di veto sulla scelta dell’imputato e la possibilità di chiedere integrazioni probatorie autonome (salvo in caso di rito abbreviato condizionato a un’integrazione richiesta dall’imputato stesso).
Il rito abbreviato vale anche per reati molto gravi?
Sì, con un’eccezione: per i reati punibili in astratto con l’ergastolo, il rito abbreviato comporta la sostituzione dell’ergastolo con 30 anni di reclusione. Non è mai ammesso per i reati di violenza sessuale di gruppo e altri reati specifici espressamente esclusi. Per tutti gli altri, anche gravissimi, il rito è disponibile a richiesta dell’imputato.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio, parametro centrale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra le parti processuali, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.