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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione risollevato dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di un magistrato. La riproposizione del conflitto era necessaria per un vizio procedurale della notificazione del primo atto introduttivo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Caltanissetta stava celebrando un processo penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Un primo conflitto era stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 499 del 2000, ma la relativa notificazione non era mai stata eseguita per un disguido, rendendo necessaria la riproposizione del conflitto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Caltanissetta aveva riproposto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 (doc. IV-quater, n. 138), con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del magistrato Montalto. Il Tribunale sosteneva che quelle dichiarazioni non presentassero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953. Ha riscontrato la sussistenza sia del requisito soggettivo (il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia del requisito oggettivo (lamentata lesione della sfera di attribuzioni del giudice). Ha tuttavia rimandato alla fase in contraddittorio la valutazione definitiva di ammissibilità, in particolare sulla questione nuova della riproponibilità del conflitto quando non sia stata effettuata la notificazione del precedente atto introduttivo.

Il principio

Nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase preliminare di ammissibilità è condotta senza contraddittorio e si limita a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi. Questioni nuove — come la riproponibilità del medesimo conflitto quando la notificazione del precedente atto introduttivo non sia stata effettuata — devono essere discusse nella fase del contraddittorio tra le parti.

Domande e risposte

Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre le dichiarazioni rese nel corso del mandato parlamentare in senso stretto, ma non si estende automaticamente a ogni dichiarazione pubblica del parlamentare.

Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Ogni potere dello Stato che lamenti la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite da parte di un altro potere. I singoli organi giurisdizionali — inclusi i singoli tribunali — sono legittimati a proporre il conflitto in quanto svolgono le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza costituzionalmente garantita.

Come si determina il nesso funzionale tra un’opinione e la funzione parlamentare?

La Corte costituzionale ha elaborato nel tempo criteri per il “nesso funzionale”: l’opinione deve essere correlata all’esercizio delle funzioni tipiche del parlamentare (attività di voto, di partecipazione ai dibattiti assembleari, di presentazione di atti parlamentari). La mera coincidenza temporale tra un’affermazione e il mandato parlamentare non è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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