Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Prato sulla questione del termine per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato. La stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. con la sentenza n. 120 del 2002, modificando il dies a quo del termine in modo rilevante per l’esercizio del diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Prato, trattando un giudizio immediato a carico di un imputato di nazionalità cinese e detenuto, aveva sollevato questione sulla “non congrua” brevità del termine di sette giorni entro cui l’imputato deve chiedere il giudizio abbreviato dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Secondo il rimettente, questo termine sarebbe troppo breve per consentire all’imputato di prepararsi adeguatamente e valutare la convenienza del rito alternativo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Prato aveva sollevato, in riferimento all’art. 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede un termine (all’epoca sette giorni) per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, lamentandone la “non congrua” brevità e il contrasto con il diritto dell’imputato al tempo necessario per preparare la difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Prato. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva emanato la sentenza n. 120 del 2002, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dello stesso art. 458, comma 1, c.p.p.: la norma era incostituzionale nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto o della data dell’udienza. Questo mutamento della disciplina censurata — relativo proprio al dies a quo del termine e quindi all’esercizio del diritto di difesa — rendeva necessario che il giudice a quo verificasse se la questione fosse ancora rilevante.
Il principio
Se, nel corso del giudizio costituzionale, la Corte pronuncia una sentenza di parziale illegittimità della stessa norma impugnata, modificandone un aspetto rilevante per il diritto di difesa, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione residua rimanga ancora rilevante e attuale nel proprio giudizio.
Domande e risposte
Qual è il termine attuale per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato?
A seguito della sentenza n. 120 del 2002, il termine decorre non più dalla sola notificazione del decreto di giudizio immediato, ma dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio, assicurando così un dies a quo più garantista per la preparazione della difesa.
Il giudizio abbreviato è sempre conveniente per l’imputato?
Il giudizio abbreviato comporta, in caso di condanna, una riduzione di pena di un terzo. È conveniente quando gli atti d’indagine già acquisiti siano favorevoli o quando la pena definitiva prevista sia comunque sopportabile con lo sconto. La scelta richiede una valutazione tecnica del difensore basata sull’intero fascicolo del PM.
L’art. 111 Cost. garantisce un termine minimo per scegliere i riti alternativi?
L’art. 111, terzo comma, Cost. garantisce all’imputato “il tempo e le condizioni per preparare la difesa”. La Corte ha ritenuto che questo principio si applica anche alla scelta dei riti alternativi, richiedendo che l’imputato abbia effettiva possibilità di conoscere e valutare la propria situazione processuale prima di optare per il giudizio abbreviato.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto dell’imputato al tempo necessario per la difesa, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.