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Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), è stato abolito il controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali prima della loro promulgazione. La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso del Governo contro una delibera legislativa della Regione Toscana in materia di anticipazioni di cassa alle aziende sanitarie, poiché proposto secondo il vecchio procedimento dell’art. 127 Cost.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, prima della promulgazione, una delibera legislativa della Regione Toscana che introduceva l’art. 13-bis nella legge regionale n. 3 del 2001, consentendo anticipazioni di cassa straordinarie alle aziende sanitarie fino al 15% della quota annua assegnata, in deroga al limite di un dodicesimo previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999. Il ricorso era stato proposto ai sensi del vecchio art. 127 Cost., che consentiva il rinvio della delibera al Consiglio regionale prima della promulgazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo aveva promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana riapprovata il 4 luglio 2001, relativa alle modifiche alla legge regionale n. 3 del 2001 sulle anticipazioni di cassa alle aziende sanitarie. Il parametro invocato era l’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 1999 (che fissa il limite di anticipazione a un dodicesimo dei ricavi iscritti in bilancio preventivo), secondo il testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato l’art. 127 della Costituzione, sopprimendo il controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali prima della promulgazione. Il nuovo art. 127 Cost. consente al Governo di impugnare le leggi regionali solo dopo la loro promulgazione e pubblicazione, entro sessanta giorni. Il ricorso proposto secondo il vecchio procedimento è pertanto divenuto improcedibile, ferma restando la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale una volta promulgata.
Il principio
Con la riforma del Titolo V del 2001, il sindacato di costituzionalità preventivo sulle delibere legislative regionali è stato eliminato. I ricorsi già proposti dal Governo secondo il vecchio art. 127 Cost. contro delibere legislative non ancora promulgate sono divenuti improcedibili, e il Governo conserva la facoltà di impugnare la legge regionale, una volta promulgata, secondo il nuovo procedimento.
Domande e risposte
Prima della riforma del 2001 come funzionava il controllo governativo sulle leggi regionali?
Il Governo poteva, prima della promulgazione, rinviare la delibera legislativa al Consiglio regionale per motivi di incostituzionalità o di merito. Se il Consiglio la riapprovava a maggioranza assoluta, il Governo poteva proporre ricorso alla Corte costituzionale prima della promulgazione. Questo controllo preventivo è stato eliminato dalla riforma del 2001.
Quale è il regime attuale di impugnazione delle leggi regionali?
Dopo la riforma del Titolo V, il Governo può impugnare una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, per vizi di competenza (eccesso di competenza della Regione). Non esiste più un controllo di merito preventivo.
L’improcedibilità del ricorso significa che la legge regionale era costituzionalmente legittima?
No. L’improcedibilità è una decisione procedurale: la Corte non ha esaminato il merito della questione. Il Governo conservava la possibilità di impugnare la legge regionale, una volta promulgata, secondo il nuovo procedimento post-riforma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, ridisegnato dalla riforma del 2001 che ha determinato l’improcedibilità
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