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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. sul termine per la richiesta di giudizio abbreviato in caso di giudizio immediato. La questione era divenuta in larga parte superata dalla sentenza n. 120/2002 che aveva già dichiarato incostituzionale quella norma nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla notificazione del decreto, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Savona, in due distinti procedimenti penali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando che l’imputato destinatario di un decreto di giudizio immediato fosse costretto a scegliere se richiedere il giudizio abbreviato senza potersi avvalere dell’assistenza obbligatoria del difensore, a differenza degli imputati tratti a giudizio nelle forme ordinarie o con altri riti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 458, comma 1, c.p.p. e il combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che il termine ristretto per la richiesta di rito abbreviato nel giudizio immediato privasse l’imputato della «difesa tecnica» in un momento cruciale, determinando una irragionevole disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i due giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La sentenza n. 120/2002, successiva alle ordinanze di rimessione, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, nella parte in cui il termine per la richiesta di giudizio abbreviato decorreva dalla notificazione del decreto, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore. Le questioni residue erano manifestamente infondate alla luce dei diversi moduli procedimentali che caratterizzano ciascun rito.

Il principio

Non è irragionevole che le scadenze del termine per la richiesta di giudizio abbreviato siano diverse nei vari riti processuali, in quanto ciascun modulo procedurale è ispirato da peculiari ragioni sistemiche. Ciò che è costituzionalmente necessario è che il termine sia computato in modo da garantire all’imputato la possibilità di conferire con il difensore prima di operare la scelta del rito.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato?

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo a quello ordinario nel processo penale italiano. L’imputato rinuncia al dibattimento e acconsente ad essere giudicato allo stato degli atti, ottenendo in cambio una riduzione della pena di un terzo in caso di condanna.

Cos’è il giudizio immediato?

Il giudizio immediato è un rito a citazione diretta al dibattimento, che si svolge quando la prova è evidente e l’indagato è stato interrogato. Salva la fase dell’udienza preliminare, il decreto di giudizio immediato viene notificato all’imputato con un avviso della facoltà di chiedere riti alternativi.

Come è cambiato il termine per il giudizio abbreviato dopo la sent. n. 120/2002?

Con la sentenza n. 120/2002 la Corte ha dichiarato che il termine decorre dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, anziché dalla sola notificazione del decreto all’imputato. In questo modo si assicura al difensore il tempo per consultare gli atti e consigliare il proprio assistito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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