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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 376, comma 1, del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni false rese alla polizia giudiziaria che agisce di propria iniziativa. La mancata equiparazione rispetto alla polizia giudiziaria delegata dal PM è ragionevole, in quanto la diversità di contesto cronologico e investigativo giustifica il diverso trattamento.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento penale per favoreggiamento personale, due imputati avevano reso dichiarazioni false alla polizia giudiziaria che agiva di propria iniziativa (non su delega del PM), salvo poi ritrattarle. Il Tribunale di Vercelli aveva sollevato la questione sostenendo che la causa di non punibilità per ritrattazione (art. 376 c.p.) — già estesa dalla sentenza n. 101/1999 alle dichiarazioni rese alla PG delegata — dovesse applicarsi anche alle dichiarazioni rese alla PG autonoma, per rispetto del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vercelli aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa (art. 351, comma 1, c.p.p.), a differenza di quanto previsto per la PG delegata dal PM (art. 370, comma 1, c.p.p.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 424 del 2000. L’equiparazione, operata nel 1999, tra la PG delegata e il PM era necessaria in quanto si trattava di “forme diverse della medesima attività”. Invece, la PG che agisce di propria iniziativa opera in una fase cronologicamente diversa e più precoce delle indagini: in quel momento l’obiettivo di assicurare la tempestività e l’efficacia investigativa risulta irrimediabilmente compromesso dalla falsa dichiarazione, e non è recuperabile con una successiva ritrattazione. Non vi sono pertanto profili nuovi rispetto al precedente.
Il principio
La causa di non punibilità per ritrattazione (art. 376 c.p.) non si estende alle false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa: la diversità cronologica e funzionale rispetto alla PG delegata dal PM costituisce una ragione obiettiva che giustifica la differenza di trattamento, senza che vi sia violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
Domande e risposte
Chi ha reso dichiarazioni false alla polizia che indagava autonomamente può beneficiare della ritrattazione ex art. 376 c.p.?
No. La causa di non punibilità per ritrattazione si applica alle dichiarazioni false rese al giudice (art. 372 c.p.), al PM (art. 371-bis c.p.) e, dopo la sentenza n. 101/1999, alla PG delegata dal PM. Non si applica alle dichiarazioni rese alla PG che agisce di propria iniziativa nell’ambito di indagini autonome.
Perché la Corte distingue tra PG delegata e PG autonoma?
La PG delegata dal PM svolge una funzione equivalente a quella del PM stesso, rientrando nella medesima fase procedurale. La PG autonoma interviene in una fase più precoce delle indagini, in cui la tempestività delle informazioni è cruciale: consentire la ritrattazione in questa fase creerebbe un incentivo a rendere false dichiarazioni iniziali, minando l’efficacia investigativa.
Esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni nel processo penale?
No. La Corte afferma che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione, sicché il legislatore ha ampia discrezionalità nel definire i casi in cui la ritrattazione costituisce causa di non punibilità, purché non operi distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della questione
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