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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999, nella parte in cui non equipara pienamente lo status giuridico ed economico dei tecnici laureati dell’area medica a quello dei ricercatori universitari. Nonostante la parziale sovrapposizione di compiti didattici, persiste una differenza essenziale tra le due categorie nella funzione primaria assegnata (ricerca per i ricercatori, gestione di laboratori per i tecnici).
Di cosa si tratta
Tecnici laureati medici e odontoiatri in servizio presso l’Università di Roma “Tor Vergata” avevano chiesto di essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari, sostenendo che una serie di norme progressive avessero determinato la totale equiparazione delle loro mansioni a quelle dei ricercatori. Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo una pronuncia additiva della Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha impugnato l’art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la mancata piena equiparazione dello status giuridico tra tecnici laureati medici e ricercatori fosse irragionevole a fronte di una progressiva assimilazione funzionale, e contraria al buon andamento dell’università.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria precedente ordinanza n. 94/2002. Alla parziale coincidenza di compiti didattici si contrappone la persistente differenziazione essenziale tra le due categorie: i ricercatori svolgono attività di ricerca, i tecnici laureati dirigono e gestiscono laboratori. Questa differenza di fondo impedisce di pervenire, tramite pronuncia additiva, a un automatico inquadramento nella categoria dei ricercatori.
Il principio
La parziale sovrapposizione di alcuni compiti tra categorie di personale universitario non implica la piena identità di status giuridico ed economico, quando persiste una differenza essenziale nella funzione primaria assegnata dalla legge a ciascuna categoria. Una pronuncia additiva di totale equiparazione richiederebbe l’assenza di qualsiasi differenza di fondo, che nel caso non è ravvisabile.
Domande e risposte
I tecnici laureati medici dell’università possono essere inquadrati come ricercatori?
No, in base alle norme vigenti e alla giurisprudenza costituzionale. Nonostante svolgano anche compiti didattici analoghi ai ricercatori, la loro funzione primaria è la direzione e gestione di laboratori, non la ricerca, che rimane prerogativa esclusiva dei ricercatori universitari.
Cosa cambia con l’art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999?
Tale norma ha esteso ai tecnici laureati medici in servizio al 31 ottobre 1992 i compiti didattici già attribuiti dalla legge n. 341/1990 ad altri tecnici laureati. Non ha però equiparato il loro status a quello dei ricercatori, né ha disposto l’inquadramento automatico in tale ruolo.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione può fondare richieste di miglioramenti economici?
No. La Corte ha ribadito che l’art. 97 Cost. non può essere invocato per conseguire miglioramenti retributivi o di status del personale, in quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento degli uffici pubblici, non il trattamento individuale dei dipendenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nell’inquadramento del personale universitario
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione universitaria
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