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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per un riesame della rilevanza della questione, poiché la legge regionale Emilia-Romagna n. 12 del 1984 — oggetto della censura relativa ai requisiti di reddito catastale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica — era stata nel frattempo abrogata da una nuova legge regionale entrata in vigore.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della tabella A allegata alla legge regionale Emilia-Romagna n. 12 del 1984 sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La norma prevedeva un requisito di rendita catastale applicabile solo agli immobili situati in comuni diversi da quello di residenza: secondo il giudice rimettente, chi possedeva un immobile con identica rendita catastale poteva decadere dall’assegnazione se l’immobile era fuori comune, ma non se era nel comune di residenza o contermine.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui non prevedeva che il requisito della rendita catastale si applicasse anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e nei comuni contermini, determinando così una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna. Dopo la proposizione della questione era entrata in vigore la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, che aveva espressamente abrogato la legge regionale n. 12 del 1984, recando anche norme transitorie in materia di assegnazione degli alloggi. Questo mutamento del quadro normativo imponeva al giudice a quo di riesaminare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio pendente.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, sopravviene una modifica legislativa che abroga o modifica la norma impugnata e che può incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti la perdurante rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa accade se la legge impugnata viene abrogata durante il giudizio davanti alla Corte costituzionale?
La Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente. Spetta a quest’ultimo valutare se, alla luce della nuova normativa sopravvenuta, la questione rimanga rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.
Il possesso di un immobile all’estero o in altro comune è sempre ostativo all’assegnazione di un alloggio popolare?
I requisiti reddituali e patrimoniali per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sono stabiliti dalla legislazione regionale, che può prevedere diversi criteri di valutazione del patrimonio immobiliare. L’uniformità del criterio di rendita catastale indipendentemente dalla ubicazione dell’immobile è il profilo al centro della questione di legittimità costituzionale.
L’ordinanza di restituzione degli atti preclude una futura questione sulla stessa materia?
No. La restituzione degli atti è una decisione procedurale che non chiude la questione nel merito: il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione, adeguando la propria ordinanza al mutato quadro normativo, qualora ritenga che la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione sollevata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.