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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che assoggetta al medesimo regime fiscale il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto ai fini dell’imposta sulle successioni. Non è irragionevole che il legislatore, pur in presenza di differenze sul piano civilistico, abbia individuato i fattori comuni tra le due situazioni per porli a base di un identico regime fiscale.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva chiesto la riliquidazione dell’imposta di successione relativa a un diritto di abitazione decennale ricevuto per testamento, sostenendo che questo avesse un valore imponibile inferiore rispetto all’usufrutto, poiché il titolare del diritto di abitazione può solo abitare la casa con i propri familiari, senza poter cedere il diritto o trarne frutti, diversamente dall’usufruttuario.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Genova ha impugnato l’art. 20 del d.P.R. n. 637/1972 (ora art. 14 del d.lgs. n. 346/1990), nella parte in cui attribuisce al diritto di abitazione lo stesso valore imponibile dell’usufrutto ai fini dell’imposta di successione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il legislatore tributario non è tenuto a seguire in modo automatico le distinzioni civilistiche tra i diritti reali, potendo individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori di affinità comuni per sottoporli a tassazione uniforme. L’art. 1026 c.c. stesso prevede l’applicabilità delle norme sull’usufrutto all’uso e all’abitazione, confermando la sostanziale affinità tra i due diritti. Per quanto riguarda la durata del diritto, l’art. 23 del d.P.R. n. 637/1972 già prevede coefficienti diversi di calcolo della base imponibile.
Il principio
In materia tributaria il legislatore può, pur in presenza di elementi di diversità tra le situazioni giuridiche soggettive, individuare i fattori che le accomunano e porli a base di un identico regime fiscale, nei limiti della ragionevolezza. Non è necessario che la disciplina tributaria riproduca automaticamente le distinzioni del diritto civile tra i diversi diritti reali.
Domande e risposte
Il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto hanno lo stesso valore imponibile ai fini dell’imposta di successione?
Sì, secondo la normativa vigente e confermata dalla Corte costituzionale come non irragionevole. Entrambi i diritti sono tassati allo stesso modo, anche se hanno contenuto civilistico diverso, in quanto condividono elementi di affinità ritenuti sufficienti dal legislatore tributario.
Cosa differenzia civilisticamente il diritto di abitazione dall’usufrutto?
L’usufruttuario può cedere il diritto a terzi, trarne frutti e concedere ad altri il godimento del bene. Il titolare del diritto di abitazione, invece, può solo abitare la casa con i propri familiari, senza poter cedere il diritto o sfruttarlo economicamente.
Come si calcola la base imponibile per i diritti reali a tempo determinato?
L’art. 23 del d.P.R. n. 637/1972 (ora art. 17 del d.lgs. n. 346/1990) prevede coefficienti diversi di calcolo della base imponibile in funzione della durata nel tempo del diritto, adeguando così la tassazione alla minore o maggiore estensione temporale del bene goduto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della norma tributaria
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva
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