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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme in materia di licenziamento per raggiunti limiti di età e di prosecuzione del rapporto di lavoro. Le norme impugnate non hanno reintrodotto una disparità tra uomini e donne nell’età lavorativa, poiché le modifiche legislative si sono limitate ad elevare l’età pensionabile senza ripristinare la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa per le donne.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice fu licenziata al compimento del sessantesimo anno di età senza aver presentato istanza di prosecuzione del rapporto. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che le norme vigenti obbligassero le donne ad esercitare un’apposita opzione per prolungare l’età lavorativa fino allo stesso limite degli uomini (sessantatre anni nel periodo in questione), mentre questi ultimi non ne avevano bisogno. La questione riguardava il regime transitorio vigente tra il 1995 e il 2000.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha impugnato il combinato disposto dell’art. 4, comma 2, della legge n. 108/1990, dell’art. 6 del d.l. n. 791/1981 (conv. legge n. 54/1982), dell’art. 6, comma 1, della legge n. 407/1990 come modificato dal d.lgs. n. 503/1992, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione. Secondo il rimettente, le donne erano soggette all’onere di opzione per la prosecuzione del rapporto fino ai limiti degli uomini, mentre questi ultimi non avevano bisogno di alcun adempimento, con violazione del principio di parità nell’età lavorativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le norme impugnate hanno esclusivamente innalzato i limiti dell’età pensionabile perpetuando la differenza già esistente tra uomini e donne, che costituisce un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotto la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa. L’evoluzione legislativa, letta nel suo complesso, è conforme ai precetti degli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione.

Il principio

I precetti costituzionali degli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l’età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto quanto al limite massimo di età ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo. Non è invece incostituzionale prevedere per le donne un’età pensionabile inferiore, anche se ciò implica la mancata coincidenza tra età pensionabile ed età lavorativa.

Domande e risposte

Una lavoratrice può essere licenziata al compimento dei sessant’anni di età?

Non automaticamente. Le norme in esame consentono il licenziamento ad nutum solo se la lavoratrice non ha optato per la prosecuzione del rapporto. Il diritto di proseguire il lavoro fino all’età prevista per gli uomini spetta anche alle donne senza oneri discriminatori di opzione.

Qual è la differenza tra età pensionabile ed età lavorativa?

L’età pensionabile è quella a cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia; l’età lavorativa è quella fino a cui il lavoratore ha diritto alla stabilità del rapporto di lavoro. La Corte ha più volte affermato che le due età possono non coincidere, ma che quella lavorativa deve essere uguale per entrambi i sessi.

Cosa stabilisce il principio di parità nell’età lavorativa tra uomo e donna?

Sin dalla sentenza n. 498/1988 la Corte ha dichiarato che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, possono continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, senza essere soggette ad oneri di opzione discriminatori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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