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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 2952, secondo comma, del codice civile, che fissa in un anno la prescrizione dell’indennità assicurativa. L’ordinanza di rimessione non indicava gli elementi del giudizio né le ragioni delle dedotte violazioni costituzionali.
Di cosa si tratta
L’art. 2952, secondo comma, del codice civile prevede un termine di prescrizione di un anno per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione, decorrente dal verificarsi del sinistro. Il Giudice istruttore del Tribunale di Milano aveva sollevato la questione in un processo civile in cui era stata eccepita la prescrizione annuale del diritto all’indennità assicurativa per infortuni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 2952, secondo comma, del codice civile in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenendo il termine annuale «incongruente, vessatorio e giugulatorio» perché la liquidazione di un danno alla persona richiede necessariamente una lunga attività istruttoria, anche per attendere lo stabilizzarsi delle lesioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza non indicava né gli elementi del giudizio a quo né le ragioni per cui si ritenessero violate le disposizioni costituzionali, che erano state solo apoditticamente evocate. In assenza di tali elementi, la questione non poteva essere esaminata nel merito.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve indicare gli elementi essenziali del giudizio a quo e deve argomentare le ragioni della non manifesta infondatezza con riguardo a ciascun parametro costituzionale invocato: la mera evocazione apodittica di disposizioni costituzionali non è sufficiente a soddisfare i requisiti di ammissibilità della questione incidentale.
Domande e risposte
Il termine annuale di prescrizione per i contratti di assicurazione è ancora in vigore?
Il termine di prescrizione annuale dell’art. 2952 c.c. (nel testo all’epoca vigente) è stato portato a due anni dalla legge n. 166/2009 per i contratti di assicurazione contro i danni, e a due anni anche per quelli sulla vita, rispondendo parzialmente alle critiche di eccessiva brevità sollevate dalla giurisprudenza.
Cosa significa che il termine decorre dal «verificarsi del sinistro»?
Il dies a quo della prescrizione è la data del sinistro, non quella in cui il danno si stabilizza o viene accertato. Questo meccanismo era considerato particolarmente penalizzante per i sinistri con lesioni personali, dove la determinazione definitiva del danno può richiedere mesi o anni.
Perché il rimettente confrontava il danno alla persona con il «semplice danno al parafango»?
Per evidenziare l’irragionevolezza del termine unico: mentre per un danno al veicolo è sufficiente la fattura del carrozziere per determinare subito il quantum, per una lesione personale è necessario attendere il consolidamento delle lesioni, processo che può durare ben oltre un anno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza sostanziale, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, parametro invocato
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