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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Firenze sull’art. 2 del d.l. n. 70/2000 che aveva bloccato le tariffe RC auto. Il rimettente non aveva specificato quale delle molteplici disposizioni dell’articolo fosse applicabile alla controversia, né aveva correttamente inteso il rapporto tra norma interna e norma comunitaria.
Di cosa si tratta
Il d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (convertito nella legge n. 137/2000) aveva introdotto misure per il contenimento delle spinte inflazionistiche, tra cui il blocco delle tariffe RC auto. Un assicurato aveva agito in giudizio contro La Fondiaria Assicurazioni chiedendo la restituzione della differenza tra la tariffa applicata e quella che avrebbe dovuto essere applicata in base al decreto; il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Firenze ha impugnato l’art. 2 del d.l. n. 70/2000 in riferimento agli artt. 11 e 41 della Costituzione, sostenendo che il blocco delle tariffe fosse in contrasto con la direttiva comunitaria n. 92/49/CEE che aveva liberalizzato le tariffe RC auto, e che violasse la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per due ragioni. Prima, l’art. 2 del decreto consta di più commi (ciascuno con una diversa fattispecie) e il rimettente non aveva specificato quale fosse applicabile alla fattispecie concreta. Seconda, il rimettente aveva mal interpretato il rapporto tra norme comunitarie e norme interne: secondo la sentenza n. 170/1984 della Corte, quando sussiste una «non compatibilità» tra norma comunitaria e norma interna, il controllo di compatibilità spetta al giudice comune (non alla Corte cost.), non è materia di giudizio di legittimità costituzionale.
Il principio
Il conflitto tra una norma nazionale e una norma comunitaria non si risolve attraverso il giudizio di legittimità costituzionale ma tramite la disapplicazione della norma interna incompatibile da parte del giudice ordinario: la Corte costituzionale interviene solo quando la norma interna si trovi al di fuori dell’ambito materiale e temporale di applicazione del diritto comunitario.
Domande e risposte
Quando si può sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con il diritto comunitario?
Secondo la giurisprudenza della Corte (sent. n. 170/1984), solo quando la norma nazionale si trova «al di fuori dell’ambito materiale e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria». Se c’è incompatibilità diretta, il giudice deve disapplicare la norma interna senza investire la Corte costituzionale.
Cosa prevedeva la direttiva n. 92/49/CEE in tema di tariffe RC auto?
La direttiva aveva introdotto il principio di liberalizzazione delle tariffe assicurative RC auto: gli Stati membri non potevano più richiedere l’approvazione preventiva delle tariffe, salvo misure inserite in un sistema generale di controllo dei prezzi.
Perché era rilevante la struttura plurima dell’art. 2 del decreto?
Perché l’articolo conteneva disposizioni diverse — sul divieto di maggiorazione tariffaria, sul blocco del numero di classi di merito, sull’applicazione retroattiva — e il rimettente non aveva identificato quale disposizione specifica fosse quella che regolava la controversia concreta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, rilevante nel contesto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.