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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al diniego di interessi sulle somme restituite a chi aveva aderito al condono previdenziale con riserva e aveva poi ottenuto l’accertamento della non debenza. La speciale disciplina del condono giustifica il mancato riconoscimento degli interessi.
Di cosa si tratta
L’art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) ha riconosciuto la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale (ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 79/1997), ma ha stabilito che sulle somme da rimborsarsi non siano dovuti interessi. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato la questione nel corso di una controversia in cui l’opponente aveva ottenuto la revoca dei decreti ingiuntivi per omessi versamenti contributivi e chiedeva gli interessi sulle somme restituite.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha impugnato l’art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che il diniego di interessi costituisse una disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di indebito contributivo, contrariamente al principio enunciato dalla Corte con la sentenza n. 417/1998.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La fattispecie del condono previdenziale con riserva presenta caratteristiche peculiari che la differenziano dalle ordinarie ipotesi di indebito contributivo: il pagamento derivava dall’adesione a uno strumento agevolativo non obbligatorio, con riduzione del debito originario, la cui validità come clausola con riserva era stata riconosciuta dalla stessa norma censurata in deroga al diritto vivente. Il bilanciamento tra il riconoscimento di questa agevolazione ulteriore e il diniego degli interessi è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole.
Il principio
Non ogni ipotesi di restituzione di indebito contributivo è automaticamente equiparabile alle altre: la speciale disciplina del condono previdenziale con riserva, che ha introdotto un’agevolazione prima inesistente, giustifica che sulle somme eventualmente da restituire non decorrano interessi, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cosa è il condono previdenziale con riserva?
Era la possibilità, introdotta dal d.l. n. 79/1997, di aderire al condono delle pendenze contributive apponendo alla domanda una clausola di riserva: il debitore pagava la somma ridotta del condono, riservandosi il diritto di ripetere quanto versato qualora il debito fosse poi accertato come inesistente.
Qual era il principio della sentenza n. 417/1998 richiamata dal rimettente?
La sentenza n. 417/1998 aveva affermato che non è costituzionalmente legittima una disciplina che disconosca totalmente gli interessi sulle somme da restituire per indebito contributivo. La Corte nel 2002 ha però ritenuto che tale principio non si estenda automaticamente alla peculiare fattispecie del condono con riserva.
Chi è favorito da questa disciplina: il datore di lavoro o l’INPS?
L’INPS: non deve corrispondere interessi sulle somme da restituire. Il datore di lavoro ottiene comunque la restituzione del capitale versato come condono ma non ha diritto ai frutti civili del credito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.