Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annullandolo. Il conflitto di attribuzioni era stato sollevato dalla Corte dei conti, che rivendicava il proprio potere di controllo.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti ha promosso un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, contestando alcune disposizioni del d.lgs. n. 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che avevano sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti determinati atti della Presidenza del Consiglio. La Corte dei conti riteneva che tali norme comprimessero illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti ha promosso due ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, contestando: a) l’art. 9, comma 7, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303; b) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999, del 15 aprile 2000, del 4 agosto 2000 e del 12 settembre 2000, relativi all’ordinamento e all’autonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso come segue: 1) ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999, e lo ha conseguentemente annullato; 2) ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al DPCM 15 aprile 2000 (in quanto già abrogato); 3) ha dichiarato inammissibili i conflitti relativi agli altri DPCM, in quanto le conseguenze dell’accoglimento sarebbero rientrate in competenze diverse da quelle spettanti alla Corte costituzionale nel giudizio su conflitti.
Il principio
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale può annullare l’atto lesivo delle attribuzioni del potere ricorrente, ma non può trarre tutte le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero sul regime degli atti fondati su quella disposizione annullata: tali conseguenze devono essere tratte nell’esercizio di altre competenze.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato ritiene che un altro potere abbia adottato atti che ledono o menomano le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti e decide a chi spettava la competenza sull’atto contestato.
Quali poteri ha la Corte dei conti nel controllo sulla Presidenza del Consiglio?
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, tra cui quelli della Presidenza del Consiglio. Questo controllo, radicato nella Costituzione, non può essere eliminato o ridotto per via legislativa ordinaria senza violare le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.
Cosa significa che la Corte «annulla» la disposizione nel conflitto di attribuzioni?
Nel conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale non solo dichiara a chi spettava la competenza, ma annulla l’atto lesivo. L’annullamento ha effetto erga omnes, ma la Corte ha chiarito che in questo tipo di giudizio non può pronunciarsi sulle conseguenze ulteriori per gli atti già adottati in base alla norma annullata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nell’esercizio dei poteri pubblici
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.