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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79 del DPR n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito mediante ruolo, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (imposta di registro). Il giudice rimettente lamentava una disparità di trattamento nella disciplina delle ipoteche esattoriali.

Di cosa si tratta

L’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal d.lgs. n. 46/1999 sul riordino della riscossione mediante ruolo, disciplina le ipoteche che il concessionario della riscossione può iscrivere sui beni del debitore fiscale. Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, aveva dubitato che tale disciplina creasse una disparità di trattamento rispetto alla diversa regola prevista dall’art. 52, comma 4, del testo unico dell’imposta di registro per le ipoteche in quella materia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che le questioni analoghe a quella in esame, riferite alla previgente disciplina di non difforme contenuto precettivo, erano state già dichiarate infondate con le sentenze n. 66 del 1986 e n. 83 del 1966. Le ragioni che avevano condotto a quelle pronunce conservano validità anche rispetto alla disciplina vigente.

Il principio

La disciplina delle ipoteche esattoriali nella riscossione mediante ruolo (art. 79 DPR 602/1973) non viola il principio di uguaglianza: la differente regolamentazione rispetto alle ipoteche in materia di imposta di registro si giustifica per la diversità delle situazioni comparate, come già affermato in precedenti pronunce della Corte.

Domande e risposte

Cos’è l’ipoteca esattoriale?

L’ipoteca esattoriale è una garanzia reale che il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) può iscrivere sui beni immobili del debitore fiscale per assicurare il recupero dei crediti tributari iscritti a ruolo, prima ancora di procedere al pignoramento.

Cosa prevede l’art. 52, comma 4, del DPR sull’imposta di registro?

L’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) prevede una disciplina specifica per le ipoteche iscritte ai fini di quella imposta, che il giudice rimettente riteneva più favorevole rispetto alla regola generale della riscossione mediante ruolo.

Il principio di uguaglianza impone che tutte le ipoteche fiscali siano disciplinate allo stesso modo?

No. Il principio di uguaglianza non vieta differenziazioni normative, ma richiede che le situazioni differenti siano trattate in modo diverso solo se la diversità di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni. Nel caso delle ipoteche esattoriali e di quelle dell’imposta di registro, le situazioni sono sufficientemente diverse da giustificare un regime differenziato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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