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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sugli artt. 1 e 12 della legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non prevedevano il compenso per il difensore nominato dalla commissione nel procedimento civile di separazione personale tra coniugi. La questione era inammissibile perché una riforma legislativa già approvata rendeva superfluo l’intervento della Corte.
Di cosa si tratta
Un avvocato nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio per assistere una parte in un giudizio di separazione tra coniugi aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso ai sensi della legge n. 217/1990. Il Tribunale di Torino, riscontrando che la legge non prevedeva tale liquidazione quando non vi era stata condanna alle spese della controparte, aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendevano al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile di separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta in assenza di condanna alle spese della parte avversa.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stata approvata la legge 29 marzo 2001, n. 134, che riformava organicamente il patrocinio a spese dello Stato, estendendo la liquidazione del compenso al difensore anche in assenza di condanna alle spese della controparte. La riforma, applicabile dal 1º luglio 2002, rendeva il ricorso alla Corte superfluo, spettando al legislatore, e non alla Corte, la scelta dei modi e dei tempi dell’intervento riformatore.
Il principio
Quando, dopo la rimessione della questione, il legislatore ha già provveduto a riformare la disciplina impugnata, risolvendo il problema che aveva dato origine alla questione, la Corte dichiara l’inammissibilità perché una sua pronuncia sarebbe superflua o addirittura in contraddizione con le scelte già operate dal Parlamento.
Domande e risposte
Il difensore del non abbiente poteva rimanere senza compenso?
Secondo il quadro normativo previgente, il difensore nominato nel procedimento civile di separazione tra coniugi aveva diritto alla liquidazione del proprio compenso solo se la parte avversa veniva condannata alle spese. In assenza di condanna, l’avvocato rischiava di non percepire alcun compenso per l’attività svolta, situazione che il Tribunale di Torino riteneva incostituzionale per contrasto con l’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata al lavoro svolto.
Cosa ha previsto la riforma del 2001 (legge n. 134)?
La legge n. 134/2001 ha riformato organicamente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, estendendo la liquidazione del compenso al difensore a carico dello Stato anche per i procedimenti civili e amministrativi, indipendentemente dall’esito del giudizio sulle spese. La riforma ha così eliminato il vulnus segnalato dal giudice rimettente.
L’inammissibilità in questo caso ha una causa diversa rispetto alle ordinanze precedenti?
Sì. Nelle ordinanze nn. 183 e 184 l’inammissibilità derivava da carenze nella motivazione sulla rilevanza; qui invece la questione era in sé rilevante e non manifestamente infondata, ma è divenuta inammissibile perché il legislatore aveva già riformato la disciplina, rendendo superfluo l’intervento della Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra difensori nei procedimenti civili di separazione
- Art. 36 della Costituzione — Diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente
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