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Il Tribunale di Trento aveva dubitato che la limitazione territoriale dell’attività dei praticanti avvocati al distretto del proprio ordine fosse ingiustificata rispetto agli avvocati iscritti all’albo, i quali possono operare senza vincoli geografici. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, confermando la legittimità di tale limitazione in ragione del differente status del praticante.
Di cosa si tratta
Un praticante avvocato abilitato al patrocinio, iscritto nel registro speciale del Consiglio dell’Ordine di Venezia, aveva assunto la difesa di una società in un giudizio davanti al Tribunale di Trento, che appartiene al distretto della Corte di appello di Trento, diverso da quello veneziano. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro: gli atti processuali sottoscritti fuori distretto sono insanabilmente nulli.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento — sezione distaccata di Borgo Valsugana — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento forense), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l’attività dei praticanti al distretto di appartenenza, mentre gli avvocati iscritti all’albo possono operare su tutto il territorio nazionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il praticante avvocato è un semplice laureato in giurisprudenza con abilitazione provvisoria, limitata nel tempo (massimo sei anni) e soggetta alla vigilanza del Consiglio dell’ordine di iscrizione. Questa condizione è radicalmente diversa da quella dell’avvocato iscritto all’albo, che ha superato l’esame di Stato e ha ottenuto l’abilitazione professionale piena e permanente. La limitazione territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente collegare il tirocinio alla vigilanza dell’ordine di appartenenza.
Il principio
Il vincolo territoriale che limita l’attività dei praticanti avvocati abilitati al distretto dell’ordine che tiene il registro non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto agli avvocati iscritti all’albo. La differenza di status tra i due soggetti — uno in formazione con abilitazione provvisoria e limitata, l’altro con abilitazione piena e permanente — giustifica la diversità di trattamento.
Domande e risposte
Un praticante avvocato può patrocinare in qualunque tribunale d’Italia?
No. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati al patrocinio ai soli tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro. Operare fuori distretto rende gli atti processuali insanabilmente nulli.
Perché la legge n. 27/1997 che ha unificato procuratori e avvocati non ha eliminato questa limitazione per i praticanti?
Perché la legge del 1997 ha unificato le professioni e gli albi per chi è già avvocato, ma non ha modificato la posizione dei praticanti, il cui status è regolato da norme speciali che prevedono un tirocinio propedeutico all’esame di Stato. Il legislatore ha deliberatamente mantenuto il vincolo territoriale anche dopo la riforma del 1997.
La limitazione territoriale è compatibile con il diritto europeo di stabilimento?
Sì, secondo la Corte. Il praticante avvocato italiano non è comparabile all’avvocato proveniente da un altro Stato comunitario che invoca il diritto di stabilimento: il primo è ancora in formazione, con un’abilitazione provvisoria connessa al tirocinio; il secondo ha già una qualificazione professionale piena nel proprio Paese.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 33 della Costituzione — Libertà dell’arte e della scienza; esami di Stato per abilitazioni professionali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.