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Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione sulla legge regionale pugliese che riservava ai soli medici la direzione dei Sert (servizi tossicodipendenze), escludendo gli psicologi. Sopravvenuta la riforma costituzionale del Titolo V del 2001, la Corte ha restituito gli atti al giudice per un nuovo esame.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 riservava la direzione dei Sert ad alta utenza (Servizi per le tossicodipendenze) al solo personale medico, escludendo i dirigenti psicologi pur in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale (legge n. 45/1999) per accedere alla qualifica apicale. Una dirigente psicologa responsabile di un Sert ad alta utenza aveva impugnato i provvedimenti aziendali che l’escludevano dai concorsi interni per dirigente di secondo livello.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui riservavano ai soli medici la direzione dei Sert, in contrasto con la disciplina statale che non limitava l’accesso in base al profilo professionale di appartenenza.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato l’art. 117 della Costituzione innovando profondamente il riparto di competenze tra Stato e Regioni anche in materia sanitaria e organizzativa. Il mutamento del parametro costituzionale rendeva necessario un nuovo esame da parte del Consiglio di Stato.
Il principio
Quando interviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato in una questione incidentale di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti la questione alla luce del nuovo quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito sulla questione come originariamente formulata.
Domande e risposte
Chi può dirigere un Sert secondo la legislazione statale del 1999?
La legge 18 febbraio 1999, n. 45 prevedeva che la direzione dei Sert ad alta utenza fosse conferita mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che avesse esercitato tali funzioni, senza limitare l’accesso al solo personale medico. Erano inclusi anche gli psicologi, ricompresi nel “ruolo sanitario” del d.P.R. n. 761/1979.
In cosa consisteva il contrasto tra la legge regionale pugliese e quella statale?
La Regione Puglia aveva introdotto un vincolo di professione (solo medici) assente nella legge statale di riferimento. Il Consiglio di Stato riteneva che questo vincolo violasse i principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria, che non consentivano alle Regioni di introdurre restrizioni innovative rispetto al quadro normativo nazionale.
Come ha cambiato la riforma del Titolo V il riparto di competenze in materia sanitaria?
La legge cost. n. 3/2001 ha introdotto la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di “tutela della salute” (sostituendo la vecchia “assistenza sanitaria e ospedaliera”) e la competenza esclusiva statale per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Questo nuovo quadro richiedeva di rivalutare se e in che misura la legge regionale potesse derogare ai principi statali in materia di personale sanitario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la discriminazione tra psicologi e medici
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni in materia sanitaria, parametro modificato dalla riforma del 2001
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