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Il Tribunale di Pisa aveva dubitato della costituzionalità del sistema che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, in contrasto con la privatizzazione del pubblico impiego che aveva trasferito al giudice ordinario le controversie di lavoro. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, confermando la legittimità della specialità del settore.
Di cosa si tratta
I dipendenti delle aziende di trasporto pubblico in concessione (autobus, tram, filobus) sono soggetti a un regime disciplinare speciale regolato dal regio decreto n. 148 del 1931, in base al quale le sanzioni disciplinari — compresa la “destituzione” (licenziamento disciplinare) — sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva) anzié davanti al giudice ordinario del lavoro. Il Tribunale di Pisa, nel giudicare un caso di destituzione disciplinare di alcuni dipendenti del Consorzio Pisano Trasporti, si era chiesto se questo sistema fosse ancora compatibile con la Costituzione dopo la “privatizzazione” del pubblico impiego.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pisa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, e dell’art. 58, allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui attribuivano al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il settore degli autoferrotranvieri presenta una specialità residuale — già riconosciuta nelle sentenze n. 208 del 1984 e n. 62 del 1996 — legata al sistema disciplinare organico del r.d. n. 148/1931, che si applica indifferentemente alle aziende sia in mano pubblica sia privata. Questa specialità giustifica costituzionalmente la scelta discrezionale del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa per i provvedimenti disciplinari, senza che ciò configuri una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
La specialità del regime disciplinare degli autoferrotranvieri — basata su un corpus organico applicabile sia alle aziende pubbliche sia a quelle private — giustifica costituzionalmente il mantenimento della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni disciplinari, anche dopo la generalizzata privatizzazione del pubblico impiego. La ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo resta rimessa alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Perché gli autoferrotranvieri avevano un regime disciplinare diverso dagli altri lavoratori?
Il r.d. n. 148 del 1931 era stato emanato per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto in concessione, ritenuti di primario interesse collettivo. Il sistema disciplinare speciale — con un Consiglio di disciplina interno e impugnazione al giudice amministrativo — si applicava a tutte le aziende del settore, pubbliche e private.
La “privatizzazione” del pubblico impiego aveva abolito queste specialità?
Non completamente. La legislazione sulla privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993) aveva trasferito al giudice ordinario le controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, ma lasciava intatti i regimi speciali già esistenti, come quello degli autoferrotranvieri. Il diritto vivente confermava che la derogabilità del regime speciale si applicasse ai soli aspetti del rapporto di lavoro, non ai provvedimenti disciplinari.
Il giudice amministrativo offre una tutela meno efficace di quello ordinario?
No, secondo la giurisprudenza della Corte. Non si può affermare in linea di principio che il giudice amministrativo offra una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella del giudice ordinario. La diversa allocazione della giurisdizione è costituzionalmente legittima purché non sia manifestamente irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto agli altri lavoratori
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato per la maggiore difficoltà di accesso al giudice amministrativo
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