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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, della legge n. 219/1989 sui reati ministeriali, che non prevede la ricusazione dei componenti del Collegio per i reati ex art. 96 Cost. che abbiano svolto funzioni di pubblico ministero nella fase delle indagini. La legge n. 219 ha natura speciale rispetto al codice di procedura penale.
Di cosa si tratta
Il Collegio per i reati ministeriali (art. 96 Cost.) presso il Tribunale di Napoli era composto in parte da magistrati che avevano già svolto funzioni di indagine nel medesimo procedimento. Una parte aveva chiesto la ricusazione dei componenti per questo motivo. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’istanza di ricusazione, e il Collegio aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della norma che disciplinava la propria composizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Collegio aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27 secondo comma e 111 della Costituzione, sostenendo che l’art. 3, comma 1, della legge n. 219/1989 violasse il principio del giusto processo e la presunzione di non colpevolezza non prevedendo l’incompatibilità (o la ricusabilità) dei componenti che avevano svolto funzioni di PM nella fase delle indagini.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la legge n. 219/1989, disciplinando un giudice speciale costituzionalmente previsto (art. 96 Cost.), sia norma speciale rispetto al codice di procedura penale e che le garanzie del giusto processo vadano interpretate nel contesto di questo organo giudiziario peculiare. Le garanzie di imparzialità trovano comunque applicazione attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione già previsti dal sistema.
Il principio
Le norme speciali che disciplinano il Collegio per i reati ministeriali ex art. 96 della Costituzione si interpretano tenendo conto della peculiare natura di tale organo; le garanzie del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. sono tuttavia applicabili anche in questo contesto, con adattamenti imposti dalla specialità del procedimento.
Domande e risposte
Cos’è il Collegio per i reati ministeriali?
L’art. 96 della Costituzione prevede che i ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, siano giudicati da un tribunale speciale: il Collegio per i reati ministeriali, disciplinato dalla legge n. 219/1989, composto da tre giudici del tribunale del luogo in cui il fatto è avvenuto.
Quale era il problema con la composizione del Collegio nel caso concreto?
Due dei tre magistrati del Collegio avevano già svolto funzioni di indagine nel medesimo procedimento, partecipando al Collegio nella fase delle indagini preliminari. La difesa dell’imputato sosteneva che ciò compromettesse l’imparzialità del giudice dell’udienza preliminare.
Perché la Corte ha ritenuto non violato l’art. 111 Cost.?
Perché il sistema processuale prevede già strumenti (astensione, ricusazione) per garantire l’imparzialità del giudice. Il fatto che la norma speciale non preveda espressamente l’incompatibilità in questa specifica situazione non è di per sé incostituzionale, in quanto la garanzia è assicurata dal sistema nel suo complesso.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo e della terzietà del giudice
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza del trattamento processuale
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