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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 7, comma 3, della legge n. 319/1980 sui compensi agli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio. Il rimettente lamentava che la disposizione fosse irrazionale, non consentendo mai l’applicazione dei criteri residuali (tariffe o usi locali) per la liquidazione dei compensi.
Di cosa si tratta
Quando un consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice è autorizzato ad avvalersi di ausiliari, il compenso per questi ultimi deve essere determinato “gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali”. Il Tribunale di Velletri sosteneva che, nella pratica, l’unico criterio applicabile fosse sempre quello delle vacazioni di cui all’art. 4 della legge n. 319/1980, rendendo i criteri residuali (tariffe e usi) di fatto inapplicabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Velletri aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione e al principio di ragionevolezza intrinseca, sostenendo che la disposizione non fosse suscettibile di un’interpretazione razionale e coerente, attribuendo a parole legislative un significato svuotato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo che la questione interpretativa sollevata dal rimettente non si traducesse in un contrasto con la Costituzione. L’eventuale difficoltà applicativa della norma non è di per sé sufficiente a renderla incostituzionale: spetta al giudice trovare l’interpretazione più ragionevole nell’ambito del testo normativo.
Il principio
La mera difficoltà interpretativa di una disposizione o la possibile inutilità pratica di alcuni suoi criteri non integra di per sé un vizio di irragionevolezza costituzionalmente rilevante; spetta al giudice comune ricercare l’interpretazione sistematicamente più adeguata prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Chi è l’ausiliario del consulente tecnico d’ufficio?
È un soggetto esterno, diverso dal CTU, di cui quest’ultimo si avvale per svolgere attività strumentale o specialistica necessaria all’espletamento dell’incarico, previa autorizzazione del giudice. Il suo compenso è a carico delle parti e viene liquidato con provvedimento giudiziale.
Qual era la critica del rimettente alla norma?
Che l’art. 7, comma 3, della legge n. 319/1980, nell’interpretazione corrente, rendeva sempre applicabile il criterio delle vacazioni dell’art. 4, cosicché le “tariffe vigenti” e gli “usi locali” citati dalla norma non trovavano mai spazio applicativo, risultando disposizioni prive di contenuto precettivo.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché la difficoltà di attribuire un senso pratico a parte di una disposizione non basta a renderla incostituzionale. La Corte ha ribadito che l’interpretazione delle norme ordinarie è compito del giudice comune, che deve esplorare tutte le soluzioni ermeneutiche disponibili prima di sollevare la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza come canone di controllo della discrezionalità legislativa
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