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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione è manifestamente infondata. Il giudice delegato che ha autorizzato l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita può adottare le misure cautelari correlate senza violare il principio di imparzialità dell’art. 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel diritto fallimentare il giudice delegato ha competenze molto ampie, tra cui quella di autorizzare il curatore ad agire in giudizio per responsabilità contro gli ex amministratori e, contestualmente, di adottare misure cautelari (sequestro conservativo) a tutela del patrimonio dei convenuti. Il Tribunale di Messina ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questa concentrazione di poteri con il principio del giudice imparziale e terzo, introdotto nella Costituzione con la riforma dell’art. 111 nel 1999.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice delegato del Tribunale di Messina ha sollevato questione in riferimento all’art. 111 della Costituzione nei confronti dell’art. 146 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la prevenzione derivante dall’aver autorizzato l’azione compromettesse la sua imparzialità nell’adottare successivamente le misure cautelari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 176 del 2001, che aveva già escluso un analogo contrasto con i principi del giusto processo. L’autorizzazione all’azione di responsabilità non vincola il giudice delegato nella valutazione cautelare in quanto le due funzioni hanno oggetti e presupposti diversi.

Il principio

Il fatto che il giudice delegato abbia autorizzato il curatore all’azione di responsabilità non determina una “forza della prevenzione” tale da compromettere la sua imparzialità nel successivo procedimento cautelare. Le due valutazioni hanno presupposti distinti e non danno luogo all’incompatibilità prevista dall’art. 51 c.p.c.

Domande e risposte

Cosa si intende per “forza della prevenzione” del giudice?

Si intende il condizionamento psicologico che può derivare dall’aver già espresso una valutazione su un fatto o su una parte nel medesimo procedimento. L’art. 111 Cost. impone che il giudice sia terzo e imparziale, il che richiede l’assenza di pregiudizi derivanti da precedenti valutazioni.

L’art. 146 della legge fallimentare è stato poi riformato?

Sì. La disciplina è stata profondamente riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 2019), che ha riorganizzato il ruolo del giudice delegato nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”).

Quando il giudice delegato deve astenersi?

Il giudice delegato deve astenersi nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. (interesse proprio nella causa, parentela con le parti, ecc.). L’aver adottato provvedimenti nel medesimo procedimento fallimentare, in linea generale, non costituisce causa di incompatibilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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