Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di Lucca e GIP di Firenze) per il riesame della rilevanza delle questioni sulla legge regionale toscana n. 52/1999 in materia edilizia. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001) ha modificato i parametri di riferimento in materia di competenza legislativa regionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 52/1999 aveva disciplinato le concessioni edilizie, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività in modo parzialmente difforme dalla legge statale n. 10/1977 e dalla legge n. 47/1985. I giudici rimettenti sostenevano che ciò creasse lacune nelle sanzioni penali e violasse la competenza esclusiva dello Stato in materia penale.
La questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Lucca (r.o. 154/2001) e GIP Firenze (r.o. 264 e 265/2001) impugnavano artt. 2, 3 e 4 della l.r. Toscana n. 52/1999 in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 Cost. (nel testo previgente): la legge regionale avrebbe violato i principi fondamentali dello Stato in materia edilizia, creato disparità di trattamento penale tra regioni diverse e leso la competenza esclusiva statale in materia penale.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. Con la legge costituzionale n. 3/2001 il testo dell’art. 117 Cost. è stato profondamente modificato, alterando il quadro delle competenze legislative regionali. I rimettenti devono riesaminare se le questioni mantengano rilevanza e se i parametri invocati siano ancora pertinenti nel nuovo assetto costituzionale.
Il principio
Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sui parametri invocati dai giudici rimettenti, la Corte può restituire gli atti per il riesame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, senza decidere nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa “restituzione degli atti” nel giudizio costituzionale?
La Corte non decide nel merito ma rimanda gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle modifiche normative o costituzionali sopravvenute.
Come ha cambiato la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) la competenza in materia edilizia?
Il nuovo art. 117 Cost. ha ridistribuito le competenze tra Stato e Regioni: il governo del territorio è diventato materia concorrente, modificando l’assetto previgente in cui lo Stato fissava i principi fondamentali su cui si misuravano le leggi regionali.
La legge regionale può escludere sanzioni penali previste dalla legge statale?
La materia penale è di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.): una legge regionale non può introdurre esimenti o discriminalizzare condotte che la legge penale statale punisce, pena la violazione dell’art. 25 Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità in materia penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.